Istituzione parchi nazionali e dovere di leale collaborazione con gli enti locali (TAR Abruzzo n. 177 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono tenuti ad attuare forme di cooperazione e di intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 394/1991, e sussiste in capo a tutti gli enti coinvolti un dovere di leale collaborazione. Il coinvolgimento degli enti locali e della Regione costituisce uno snodo procedimentale essenziale nel procedimento istitutivo dei parchi nazionali, rilevante già nella fase di adozione delle misure di salvaguardia. La definizione delle zone interne e della relativa disciplina interinale, incidendo sulla materia urbanistico-edilizia, non può prescindere dal dialogo con gli enti locali, come prescritto dall’art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 e dai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Il Fatto
L’associazione ambientalista ricorrente ha agito per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata nel giugno 2025, volta alla definizione del procedimento previsto dall’art. 34 della legge n. 394/1991 relativamente al Parco Nazionale della Costa Teatina, istituito con la legge n. 93/2001 e incluso nel Primo Programma di cui al comma 6, lettera l-bis), dell’art. 34. La ricorrente ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere nel termine di trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 1, comma 5, della legge n. 394/1991, secondo cui nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa. Sulla base di tale previsione, il collegio ritiene sussistente un dovere di leale collaborazione in capo a tutti gli enti coinvolti nella protezione dei beni ambientali e nella tutela dell’assetto del territorio.
Il coinvolgimento degli enti locali interessati e della Regione nel cui territorio ricade il perimetro del parco rappresenta, nell’ottica della più ampia cooperazione tra i vari livelli di governo, uno snodo procedimentale essenziale nell’ambito del procedimento istitutivo dei parchi nazionali. Tale rilevanza sussiste già nella fase di competenza del Ministro dell’Ambiente, volta all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
Secondo la giurisprudenza richiamata dal collegio, la definizione delle zone interne e della relativa disciplina interinale di salvaguardia, incidendo sulla materia urbanistico-edilizia che direttamente interessa le comunità locali, non può prescindere dal dialogo con gli enti locali, come prescritto dall’art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 e alla stregua dei principi generali di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Il tribunale ritiene pertanto necessario disporre un approfondimento istruttorio, ordinando al Ministero e alla Regione di fornire documentati chiarimenti in ordine alla esatta individuazione degli enti locali interessati all’istituzione del parco, alla luce della nuova denominazione di “Costa dei Trabocchi e Teatina” introdotta dall’art. 1, commi 692 e 693, della legge n. 199/2025, e alle modalità di coinvolgimento degli stessi nella fase procedimentale volta all’adozione delle misure di salvaguardia. Il termine concesso è di quarantacinque giorni e il giudizio è rinviato alla camera di consiglio del 12 giugno 2026.
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Nota della Redazione
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