Ottemperanza per la carta elettronica del docente: la condanna del giudice ordinario va eseguita dall’amministrazione (TAR Abruzzo n. 143 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. L’amministrazione dello Stato non può giustificare la propria inottemperanza deducendo che l’adozione del provvedimento spetti a un organo centrale del medesimo Ministero, atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento deve comunque provvedere o trasmettere gli atti all’organo competente. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è applicabile al giudizio di ottemperanza, ma non può essere invocato per sottrarsi all’esecuzione, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. non richiede la spedizione in forma esecutiva del titolo.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 79/2025 del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, pubblicata e notificata il 25.2.2025. Il giudice ordinario aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici specificati nella sentenza. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva provveduto all’accredito del bonus sulla piattaforma dedicata, determinando la necessità dell’intervento del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando il proprio consolidato orientamento espresso nella sentenza n. 267 del 2025, ha rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato. Ha quindi superato il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, evidenziando come il riferimento al “titolo esecutivo” debba essere adattato al rito dell’ottemperanza, nel quale, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Quanto alla dedotta incompetenza dell’organo intimato, il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente, sicché l’amministrazione non può opporre la competenza di altro ufficio centrale del medesimo Ministero per giustificare l’inottemperanza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine all’amministrazione di provvedere all’accredito delle somme sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni. Non è stata invece disposta la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione dell’importo contenuto e degli interessi già maturati in base alla sentenza ottemperata. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi €500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. Considerata la serialità del contenzioso, il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti di L’Aquila per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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