Sei scatti stipendiali riconosciuti al militare congedato a domanda (TAR Abruzzo n. 123 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, ivi inclusi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che cessi dal servizio a domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nel disporre la perdurante applicazione dell’art. 6-bis citato, non distingue tra cessazione per limiti di età, invalidità o decesso e cessazione volontaria, con la conseguenza che il beneficio deve essere riconosciuto anche in quest’ultima ipotesi. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 — che subordina il riconoscimento degli scatti, in caso di cessazione a domanda, al pagamento della contribuzione residua — opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, non inciderndo sul regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri collocato a riposo a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, chiedeva all’INPS e all’Arma dei Carabinieri il ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’amministrazione militare opponeva un diniego, assumendo che il beneficio fosse riconoscibile solo al personale cessato dal servizio per limiti di età ordinamentale, invalidità o decesso, e non a quello congedato a domanda; l’INPS restava silente.
Con ricorso al TAR, l’interessato deduceva la violazione dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, come modificato dal Codice dell’ordinamento militare, e chiedeva l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS.
La Motivazione del Giudice
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del beneficio dei sei scatti a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare. Il Collegio ha evidenziato che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso — deve ritenersi abrogato dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, senza che sia disposta la reviviscenza della formulazione originaria.
Conseguentemente, l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 lascia ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 a tutto il personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il comma 2 dell’art. 6-bis, nel riconoscere il beneficio a chi “chieda di essere collocato in quiescenza” purché abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, ricomprende espressamente anche l’ipotesi di cessazione a domanda.
Il Collegio ha infine chiarito che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 — che subordina il beneficio al versamento della contribuzione residua in caso di dimissioni volontarie — opera solo ai fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione e dal rinvio all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
Il ricorso è stato quindi accolto, con riconoscimento del diritto al beneficio e condanna dell’INPS al pagamento delle somme, maggiorate degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.