Ristrutturazione con ampliamento: la volumetria preesistente si calcola secondo le NTA e non dagli oneri concessori (TAR Abruzzo n. 111 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la volumetria preesistente deve essere accertata dall’Amministrazione sulla base del volume formalmente e legittimamente assentito, con riscontro documentale e grafico nei titoli edilizi direttamente legittimanti, e non sulla base di dati meramente preesistenti o desunti da perizie di parte. Il calcolo del volume effettuato ai fini della liquidazione degli oneri concessori, secondo il DM 10 maggio 1977, non è idoneo a determinare la volumetria urbanistico-edilizia recuperabile, che va verificata alla stregua delle NTA del PRG e del regolamento edilizio. I titoli edilizi non più impugnabili, anche se rilasciati in sanatoria, costituiscono la base certa per il calcolo del volume legittimamente assentito, superando la decadenza di precedenti concessioni. La violazione di nuove NTA non può essere dedotta quando il richiedente abbia legittimamente optato per l’applicazione della disciplina previgente nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della variante.
Il Fatto
Una proprietaria di un appartamento confinante impugnava i permessi di costruire rilasciati dal Comune per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato, deducendo l’erronea quantificazione della volumetria preesistente, asseritamente pari a mc 1831,05, come emergente dalla scheda degli oneri di urbanizzazione allegata a una concessione edilizia del 1989, e la mancata attestazione del tecnico sulla consistenza del volume esistente. Con motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione al riesame istruttorio comunale del 2021 e alla concessione edilizia in sanatoria del 1998, lamentando plurimi vizi di istruttoria e di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto un riesame istruttorio demandando all’Amministrazione la verifica della volumetria del fabbricato preesistente sulla base del volume formalmente e legittimamente assentito, in ossequio all’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 2, comma 2, l.r. Abruzzo n. 49/2012. All’esito del riesame, il Comune ha ricostruito la volumetria sulla scorta delle NTA del PRG e del regolamento edilizio, confermando una consistenza prossima a quella indicata nei titoli impugnati e superiore al dato, non pertinente, utilizzato per la liquidazione degli oneri concessori. Il Collegio ha quindi respinto la censura, ritenendo il dato degli oneri non utile ai fini del calcolo della volumetria edilizia, disciplinato da parametri diversi.
Quanto alla dedotta mancanza di attestazione del tecnico sulla volumetria esistente, questa è risultata infondata, essendo allegata alla domanda la perizia asseverata del tecnico di parte e la documentazione grafica e fotografica comprovante lo stato dei luoghi e il volume recuperabile. Il volume indicato in sede di istruttoria, inferiore a quello massimo assentibile con il bonus del 20% del c.d. Decreto Sviluppo, è stato ritenuto attendibile.
Le censure relative al mancato rispetto delle NTA del 2019 sono state respinte, poiché il richiedente, presentando la domanda nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della variante, aveva legittimamente esercitato la facoltà di chiedere l’applicazione della disciplina previgente, ai sensi dell’art. 70, comma 5, delle NTA del PRG.
Le censure sui calcoli della superficie utile lorda sono state rigettate in quanto infondate, anche alla luce dell’art. 2, comma 5, l.r. n. 49/2012, e delle caratteristiche delle verande, risultate spazi aperti su due lati e non computabili come logge. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per tardività, laddove attenevano a concessioni edilizie già impugnate dalla stessa ricorrente in un precedente giudizio definito con sentenza del 2006.
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Nota della Redazione
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