Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse (TAR Abruzzo n. 101 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, provveda al pieno soddisfacimento dell’interesse azionato, rendendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e gravano sull’amministrazione resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente è avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza favorevole in ordine al riconoscimento del Bonus Carta del Docente, rimasta però priva di esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunicava di aver provveduto all’apertura del borsellino elettronico e all’accredito della somma dovuta in forza della sentenza di merito, insistendo la difesa della ricorrente per la condanna alle spese di lite a carico del Ministero, secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che, a seguito dell’accredito della somma oggetto del giudicato, era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, essendosi l’interesse originariamente leso pienamente soddisfatto attraverso l’esecuzione spontanea del dictum giurisdizionale. Tale circostanza integra la fattispecie della cessazione della materia del contendere, da dichiarare ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., trattandosi di esito processuale che presuppone l’accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Quanto alle spese di lite, il tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che il soddisfacimento dell’interesse della ricorrente era intervenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio e che, pertanto, l’amministrazione resistente, avendo dato esecuzione al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, era da ritenersi virtualmente soccombente. Ne è conseguita la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.