Ottemperanza per carta docente: commissario ad acta in caso di inadempimento (TAR Abruzzo n. 100 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento dell’obbligo di provvedere al pagamento della somma dovuta, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, con possibilità di delega a un suo funzionario, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente, ponendo le relative spettanze a carico della stessa. La trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti è disposta per la verifica di eventuali ipotesi di danno erariale.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €1.000,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, rilevata la mancata ottemperanza al giudicato, ha accolto il ricorso in quanto fondato. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere al pagamento in favore del ricorrente della somma di €1.000,00, da utilizzare per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
La decisione affronta il tema dell’esecuzione del giudicato nel settore scolastico, confermando l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale e tempestiva esecuzione alle pronunce che riconoscono il diritto alla carta docente anche al personale precario. Il passaggio in giudicato della sentenza di merito rende doverosa l’attuazione della statuizione, senza che l’Amministrazione possa opporre ulteriori ragioni di impedimento.
Quanto ai rimedi per garantire l’effettività della tutela, il Collegio ha disposto che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, venga nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, il quale dovrà provvedere all’adempimento entro i successivi sessanta giorni. Le spettanze del commissario, ove dovute, saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Tribunale amministrativo ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, al fine di verificare possibili ipotesi di danno erariale conseguenti alla mancata esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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