Cassa integrazione ordinaria: la comunicazione sindacale incompleta può essere integrata nel corso del procedimento (TAR Abruzzo n. 40 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non costituisce un requisito di ammissibilità della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria insuscettibile di integrazione. L’art. 6 della legge n. 241/1990, che disciplina il soccorso istruttorio, impone all’ente previdenziale, nell’ambito del procedimento avviato su istanza di parte, di segnalare al richiedente l’incompletezza della fattispecie e di consentirgli di completare la consultazione sindacale prima dell’adozione del provvedimento finale. La clausola di esclusione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che non si applica ai procedimenti previdenziali, non esime l’Amministrazione dall’obbligo di cui all’art. 6 citato, la cui violazione determina l’illegittimità del diniego.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore automotive, presentava all’INPS sette domande di cassa integrazione guadagni ordinaria per periodi compresi tra agosto e settembre 2023. L’Istituto, dopo un soccorso istruttorio, respingeva le istanze, ritenendo che la comunicazione preventiva di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 fosse stata inviata solo alle sigle sindacali presenti in azienda (CGIL e UIL) e alla RSU, e non anche alla CISL, anch’essa firmataria del CCNL di settore e considerata organizzazione comparativamente più rappresentativa a livello nazionale.
A seguito di tre ordinanze cautelari favorevoli, l’INPS annullava in autotutela i dinieghi e ne adottava di nuovi, insistendo sulla natura preventiva della comunicazione. La società impugnava tutti i provvedimenti, deducendo la violazione del principio di buona fede e il mancato completamento dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel dare ragione alla ricorrente, ha ricostruito il rapporto tra la disciplina speciale della cassa integrazione e i principi generali del procedimento amministrativo. Il Collegio ha osservato che l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015, nel prevedere che all’atto della presentazione della domanda debba essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti, descrive i requisiti di completezza della domanda, ma non esclude che l’Amministrazione possa consentire l’integrazione della stessa.
In questa prospettiva, l’art. 6 della legge n. 241/1990 è stato interpretato in senso estensivo: il soccorso istruttorio non si esaurisce nella richiesta di documentazione mancante, ma contempla anche il compimento di atti la cui omissione rende la domanda incompleta. Una lettura formalistica, ha aggiunto il TAR, contrasterebbe con il principio di proporzionalità e con quello di buona fede e collaborazione tra privato e pubblica amministrazione.
La Corte ha quindi chiarito che l’esenzione dall’obbligo di preavviso di diniego, prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per i procedimenti previdenziali, non esime l’INPS dal dovere di indicare all’istante l’incompletezza emendabile della domanda. Il diniego adottato senza consentire tale integrazione è stato pertanto ritenuto illegittimo, in quanto contrario alla ratio partecipativa della norma e agli stessi chiarimenti generali dell’Istituto (messaggio n. 980 del 9 marzo 2023).
Il TAR ha infine valorizzato la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dallo stesso INPS, secondo cui la norma di cui all’art. 14, comma 6, può essere derogata in chiave sostanzialistica, dovendosi ritenere soddisfatto il requisito del carattere preventivo dell’avviso secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza. Ha quindi accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, condannando l’Istituto al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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