Cessazione della materia del contendere dopo il pagamento della Carta Elettronica del Docente (TAR Abruzzo n. 35 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata nel giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, provveda a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti. In tal caso, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione, atteso che l’adempimento è avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di provvedere derivi da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la cui esecuzione è richiesta in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Chieti, Sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di euro 1.500,00, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, quale contributo per la formazione. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione, sicché la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme spettanti.
Costituitosi il Ministero, la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che, con nota del 14 gennaio 2026, il difensore della ricorrente aveva rappresentato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme spettanti alla docente in forza della sentenza del Tribunale di Chieti, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese a carico dell’Amministrazione.
Il TAR, richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., osservava che, a seguito dell’intervenuto pagamento, era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, essendo stato oggettivamente soddisfatto l’interesse originariamente leso, con piena realizzazione della pretesa della ricorrente. In particolare, l’avvenuto adempimento successivo all’instaurazione del giudizio determinava il venire meno della materia del contendere, rendendo non più necessaria una pronuncia nel merito sulla fondatezza della domanda di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le poneva a carico della parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il soddisfacimento dell’interesse della ricorrente era infatti avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, sicché l’Amministrazione aveva reso necessario il giudizio non adempiendo tempestivamente all’obbligo derivante dalla sentenza del giudice del lavoro.
Il TAR dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere e condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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