Verificazione tecnica necessaria per l’accertamento dell’edilizia libera (TAR Abruzzo n. 30 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. costituisce lo strumento processuale attraverso cui il giudice amministrativo acquisisce gli elementi tecnici necessari per la definizione della controversia quando permanga tra le parti una diversa prospettazione in fatto e la soluzione della lite implichi accertamenti di natura tecnica. L’istituto consente al Tribunale di demandare a un organo terzo e qualificato l’accertamento dei presupposti fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla qualificazione degli interventi edilizi e alla loro riconducibilità o meno all’ambito dell’edilizia libera, secondo la definizione normativa generale e quella eventualmente dettata dalla disciplina comunale.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’ordinanza di ripristino e demolizione emanata dal Comune di San Salvo, notificata al ricorrente il 18 aprile 2025, con la quale è stato contestato l’esecuzione di lavori qualificati come “sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, con variazione delle dimensioni del vano”. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti avverso una successiva ordinanza di ripristino e demolizione del 17 ottobre 2025, con la quale il Comune ha ribadito l’ordine ripristinatorio. Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti, sostenendo che i lavori eseguiti rientrerebbero nell’ambito dell’edilizia libera, non richiedendo pertanto alcun titolo abilitativo. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2026, ha rilevato che permane tra le parti una diversa prospettazione in fatto e che la soluzione della controversia implica anche questioni di tipo tecnico. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere necessaria l’acquisizione di un apporto tecnico qualificato, non essendo possibile risolvere la questione sulla base dei soli elementi documentali acquisiti agli atti.
In applicazione dell’art. 66 cod. proc. amm., il TAR ha pertanto disposto una verificazione, demandando al dirigente del 6° settore del Comune di Chieti, o a funzionario di idonea professionalità dal medesimo individuato, l’accertamento dei seguenti elementi: se i lavori in esame abbiano comportato, come da motivazione dell’ordine di demolizione, una “sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, con variazione delle dimensioni del vano”; se, conseguentemente, i lavori rientrino o meno nell’ambito dell’edilizia libera, secondo la definizione normativa generale e quella comunale; ogni altro elemento utile, alla luce e nei limiti dei motivi di ricorso, delle condizioni dei luoghi e dei presupposti di fatto posti a base del provvedimento impugnato, nonché dei riferimenti normativi e di pianificazione da quest’ultimo considerati.
Il Collegio ha altresì disciplinato le modalità di espletamento dell’incarico peritale, prevedendo che alle operazioni possano assistere le parti, i loro difensori e consulenti, purché tempestivamente nominati, che dovranno ricevere un avviso almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni. La relazione di verificazione dovrà essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, redatta con chiarezza e sinteticità, con specifici e dettagliati rinvii alla disciplina e alla documentazione rilevante, a disegni, rilievi tecnici e fotografici.
Il Tribunale ha infine precisato che il verificatore, nell’espletamento dell’incarico, dovrà attenersi alle specifiche tecniche dettate per il processo amministrativo telematico dal d.P.C.M. n. 40/2016, con deposito della relazione secondo le modalità ivi indicate. L’ulteriore trattazione della causa è stata fissata alla camera di consiglio del 13 marzo 2026.
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Nota della Redazione
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