Inottemperanza al giudicato civile: nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Basilicata n. 295 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, pronunciata dal giudice ordinario nei suoi confronti, configura violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, azionabile innanzi al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza. L’onere di provare l’avvenuto adempimento della prestazione grava sul debitore, ossia sull’Amministrazione stessa. In caso di persistente inottemperanza nel termine assegnato, è legittima la nomina di un Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale civile di Potenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute per il beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il creditore ha dovuto constatare il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. La sentenza, notificata e divenuta irrevocabile, non era stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’integrale attuazione del comando giurisdizionale e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto dei termini previsti dall’art. 114 cod. proc. amm. per l’azione di ottemperanza e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’inerzia dell’Amministrazione costituisce una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario e che non vi era prova dell’avvenuto adempimento, il cui onere grava sul debitore, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, oltre alla detrazione di quanto eventualmente già corrisposto. È stato assegnato il termine di sessanta giorni per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con il compito di provvedere sostitutivamente all’esecuzione, ponendo le relative spese a carico del Ministero. La decisione ha inoltre liquidato le spese di lite in favore del ricorrente, includendovi in modo omnicomprensivo anche le spese accessorie e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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