Cumulo dei punteggi per plurimi incarichi di responsabilità di laboratorio nei concorsi interni (TAR Basilicata n. 279 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che attribuisce “2 punti per anno” per gli incarichi di responsabilità di laboratorio svolti negli ultimi cinque anni va interpretata nel senso che il punteggio si cumula per ciascun incarico svolto anche nello stesso periodo, non essendo previsto un tetto annuale. L’atto amministrativo di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi nei concorsi pubblici costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di illogicità manifesta. La valutazione di attinenza dell’abilitazione professionale all’attività lavorativa svolta dal candidato non richiede ulteriori specificazioni nel bando, essendo il criterio chiaramente intellegibile.
Il Fatto
Con bando pubblicato il 7.8.2025, l’Università degli Studi della Basilicata indiceva un concorso, per soli titoli, per la progressione verticale dall’Area dei Collaboratori all’Area dei Funzionari, per sei posti del Settore Tecnico, Tecnologico, Informatico e dei Servizi Generali, riservato al personale con contratto a tempo indeterminato. L’art. 6 del bando prevedeva l’attribuzione di due punti all’anno per gli incarichi di responsabilità di laboratori svolti negli ultimi cinque anni, con un tetto massimo di 22,5 punti per l’intera categoria delle competenze professionali.
Il ricorrente, collocatosi all’ottavo posto nella graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale del 19.12.2025, contestava l’attribuzione di punteggi plurimi per incarichi di responsabilità di laboratorio svolti nello stesso anno e la mancata attribuzione di punti per un corso di perfezionamento post laurea e per l’abilitazione professionale. Dopo la reiezione dell’istanza di autotutela, proponeva ricorso chiedendo la riduzione dei punteggi dei controinteressati e l’attribuzione di ulteriori cinque punti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che la clausola del bando che attribuisce “2 punti per anno” per gli incarichi di responsabilità di laboratorio non prevede un tetto annuale. Il riferimento ai cinque anni costituisce esclusivamente un limite temporale per la valutabilità degli incarichi, non una limitazione del cumulo di punteggi per plurimi incarichi svolti nello stesso periodo.
Quanto alla tesi del ricorrente circa l’equivalenza tra la gestione di un singolo laboratorio e quella di più laboratori, il Tribunale l’ha ritenuta non condivisibile, osservando che la direzione e la gestione di più strutture comportano una maggiore competenza professionale e non richiedono la medesima attività lavorativa necessaria per un solo laboratorio. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna dimostrazione dell’impossibilità di svolgere più incarichi nell’ambito dell’orario di lavoro, né ha allegato titoli relativi a incarichi di responsabilità di laboratorio nella propria domanda di partecipazione.
Quanto alla mancata attribuzione del punteggio per il corso di perfezionamento post laurea, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha provato la sua equipollenza a un Master di secondo livello, requisito richiesto dal bando in termini di durata minima di un anno e di valore minimo di 60 crediti formativi universitari, corrispondenti a 1.500 ore. Il Tribunale ha inoltre richiamato la disciplina di cui al d.P.R. n. 162/1982 per distinguere i master, titolo accademico riconosciuto, dai corsi di perfezionamento, che rilasciano un mero attestato di frequenza non valutabile.
In relazione all’abilitazione professionale alla professione di agronomo forestale, il TAR ha ritenuto corretta la mancata attribuzione dei punti, in quanto l’attività lavorativa svolta dal ricorrente presso l’Ufficio Patrimonio e Economato non risultava attinente alla predetta abilitazione. Il Tribunale ha giudicato la clausola del bando, che limita la valutazione delle abilitazioni a quelle attinenti all’attività lavorativa, chiaramente intellegibile e non bisognosa di ulteriori precisazioni.
Da ultimo, il Collegio ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che sarebbero stati scavalcati in caso di accoglimento del ricorso, trattandosi di un’impugnazione infondata nel merito. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo eccezionali motivi.
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Nota della Redazione
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