Il mancato avvio della conferenza di servizi rende illegittimo il diniego della PAS (TAR Basilicata n. 264 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata (PAS) disciplinata dal D.Lgs. n. 190/2024 non può essere negata per la presunta insussistenza della disponibilità delle aree se l’Amministrazione, anziché richiedere la documentazione comprovante il titolo, si limita a rilevare presunte carenze formali dei contratti preliminari. La data e la sottoscrizione integrale dei contratti preliminari non costituiscono requisiti essenziali di validità, mentre la data certa può essere provata anche mediante l’allegazione del documento a una pubblica amministrazione. Inoltre, qualora sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica di competenza regionale, il Comune è tenuto a convocare la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza, non potendo direttamente denegare il titolo. La mancata convocazione della conferenza non consente la maturazione del silenzio assenso, ma determina l’illegittimità del diniego.
Il Fatto
Una società presentava al Comune istanza di PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 994 kW, allegando un contratto preliminare stipulato da altra società. L’Amministrazione comunale respingeva l’istanza per due motivi: la mancata disponibilità dei terreni, in quanto il preliminare era stato stipulato da soggetto diverso, e la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica. Dopo l’opzione per l’applicazione del D.Lgs. n. 190/2024, il Comune confermava il diniego con successivo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente respinge l’istanza di estromissione delle Amministrazioni statali, ritenendo applicabile l’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2022, atteso il finanziamento dell’intervento con risorse PNRR. Rigetta inoltre l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, risultando dimostrata la modifica della denominazione sociale della ricorrente.
Sul primo motivo di diniego, il Collegio osserva che i rilievi comunali sulla data certa e sulla sottoscrizione integrale dei contratti preliminari sono privi di fondamento normativo. Con riferimento all’art. 2704 c.c., la data certa può essere provata con qualsiasi elemento idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità del documento. Nel caso di specie, l’allegazione del preliminare alla PAS del 24 aprile 2024 determina la certezza della data. Inoltre, l’art. 11 del contratto riconosceva la facoltà di cessione, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere la documentazione attestante la disponibilità delle aree anziché denegare il titolo. La prova della disponibilità può essere acquisita nel corso del procedimento e comunque prima della sua conclusione. Non risultano inoltre dirimenti le eccezioni sulla firma dell’usufruttuario, deceduto antecedentemente alla stipula del contratto del 19 ottobre 2024, e sulla proroga del termine, sottoscritta solo dai proprietari.
Quanto all’autorizzazione paesaggistica, il Tribunale accerta che la competenza spetta alla Regione Basilicata. Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto attivare la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla presentazione della PAS, consentendo alle Amministrazioni preposte di esprimere le proprie determinazioni. La violazione dell’art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 190/2024 rende illegittimo il diniego. Tuttavia, non può riconoscersi la formazione del silenzio assenso, poiché la conferenza non è mai stata convocata e la Regione non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sull’assenso paesaggistico. La censura relativa all’applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011 risulta inammissibile, attesa l’opzione esercitata per la nuova disciplina.
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Nota della Redazione
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