Accesso civico e integrazione del contraddittorio controinteressati (TAR Basilicata n. 258 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti promosso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., l’amministrazione che non abbia ottemperato all’ordine di comunicare l’istanza ai soggetti controinteressati, ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 184/2006, determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi ultimi, i cui dati anagrafici devono essere resi noti dal dirigente competente, entro un termine perentorio. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’esecuzione dell’incombente e prospetta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ex art. 331, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un fabbricato condominiale, aveva presentato istanza di accesso civico al Comune per ottenere i dati anagrafici dei titolari di contrassegni invalidi cui erano state concesse in uso alcune aree di parcheggio pubblico, nonché gli atti dei relativi procedimenti amministrativi.
Avendo l’amministrazione formato silenzio rigetto sull’istanza, la società aveva proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.. Con sentenza parziale, il Tribunale aveva ordinato al dirigente dell’ufficio competente di comunicare l’istanza ai controinteressati e di decidere sulla stessa. Accertata la reiterata inerzia dell’amministrazione, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’ordine impartito con la precedente sentenza parziale non risultava eseguito, persistendo l’inerzia del dirigente dell’ufficio comunale. Tale comportamento ha reso necessario l’intervento officioso del giudice per garantire la completezza del contraddittorio.
I titolari dei contrassegni invalidi, destinatari delle concessioni, rivestono la qualità di controinteressati nel giudizio di accesso, essendo portatori di un interesse diretto e attuale al mantenimento del provvedimento concessorio. La mancata comunicazione dell’istanza, prescritta dagli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 184/2006, ha impedito la loro partecipazione al procedimento e, conseguentemente, la loro conoscenza del ricorso.
Il Tribunale, pertanto, ha ordinato al dirigente di rendere noti alla ricorrente nome, cognome e indirizzo di residenza dei controinteressati entro venti giorni, con l’espressa avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, si sarebbe proceduto a inviare la denuncia ex art. 331, comma 4, cod. proc. pen. alla Procura della Repubblica.
È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, con possibilità di delega, per il caso in cui l’amministrazione non ottemperi, il quale provvederà alla comunicazione dei dati anagrafici entro i termini stabiliti. Alla ricorrente è stato, infine, ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati e di depositare la prova dell’adempimento presso la segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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