Autorizzazione paesaggistica e assenza del piano esecutivo d’ambito: il diniego è legittimo fuori dai casi di lotto residuale (TAR Basilicata n. 255 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia del territorio è legittimamente subordinata alla preventiva approvazione dello strumento urbanistico attuativo o esecutivo di natura paesaggistica, laddove la disciplina regionale, nelle more della sua formazione, sospenda le trasformazioni stesse. Il rilascio del titolo abilitativo in assenza del piano esecutivo è ammesso solo nelle ipotesi del lotto residuale o intercluso in area completamente urbanizzata, cioè quando l’area sia l’unica non ancora edificata in una zona integralmente urbanizzata e dotata delle opere di urbanizzazione. Al di fuori di tale evenienza, il diniego opposto dall’Amministrazione non è illegittimo, né per eccesso di potere, né per violazione dei principi di proporzionalità e di buona fede. Avverso l’inerzia dell’Amministrazione nel provvedere all’adozione degli atti di pianificazione, il rimedio esperibile è l’azione avverso il silenzio inadempimento, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la cui applicazione è estesa anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione, in virtù del disposto dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico-ricettivo chiedeva alla Regione Basilicata il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prodromica al permesso di costruire, per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in località Metaponto Lido del Comune di Bernalda, con volumetria di 29.500 mc. L’istanza, risalente al 2021 e sollecitata con diffida, era stata preceduta da una sentenza del TAR Basilicata che aveva dichiarato l’obbligo della Regione di concludere il procedimento, avverso il silenzio serbato.
Con provvedimento del 2025, l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio regionale respingeva la domanda, rilevando che non era ancora stato approvato il Piano Paesistico Esecutivo d’Ambido. La società impugnava il diniego, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate alla luce del quadro normativo regionale. In particolare, ha richiamato la L.R. Basilicata n. 3/1990, che, in attuazione della L.R. n. 20/1987, ha previsto l’approvazione di Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, stabilendo all’art. 6, commi 2 e 4, che, nelle more della formazione del Piano Paesistico Esecutivo d’Ambido, sono sospese le trasformazioni da sottoporre a verifica di ammissibilità.
La sentenza ha quindi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 3095/2021 e nn. 6502/2020, 4271/2018, 2397/2018, 825/2018, 1434/2016; Sez. II, nn. 1634/2021 e 4224/2019; Sez. V, nn. 4350/2004, 5756/2000 e 5326/2000), secondo cui il rilascio del permesso di costruire in assenza dello strumento urbanistico attuativo è consentito solo per il lotto residuale o intercluso. Nella fattispecie, la documentazione fotografica allegata escludeva che l’area ricadesse in tale evenienza, non trattandosi di area completamente urbanizzata.
Il TAR ha, inoltre, precisato che la mancata trasformazione non è priva di tutele. La giurisprudenza (ex multis, TAR Lazio, Sez. V quater, n. 4944/2026; TAR Basilicata n. 377/2011; TAR Bari, Sez. I, n. 1079/2008) ha da tempo individuato nel rito avverso il silenzio inadempimento lo strumento per sollecitare l’Amministrazione all’adozione degli atti di pianificazione. Tale rimedio, come chiarito dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, è applicabile anche agli atti amministrativi generali di pianificazione, quando l’Amministrazione sia obbligata a pronunciarsi su un’istanza di parte.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con declaratoria di nullità delle spese di lite, attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
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Nota della Redazione
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