Silenzio assenso PAS e disponibilità delle aree (TAR Basilicata n. 188 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non può formarsi il silenzio assenso sulla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 8 D.Lgs. n. 190/2024 qualora il soggetto proponente non abbia la disponibilità delle superfici su cui realizzare l’intervento, essendo tale requisito presupposto indefettibile e strutturale dell’istanza, la cui carenza rende la domanda giuridicamente inconfigurabile. In ogni caso, l’art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 190/2024, che disciplina la formazione del titolo decorsi 30 giorni, non è applicabile in via estensiva o analogica al diverso ed autonomo procedimento di assegnazione dei lotti di una zona di insediamenti produttivi, non essendo tale istituto previsto dalla normativa che regola i relativi procedimenti. Il silenzio assenso non può quindi formarsi né sulla PAS, per carenza di disponibilità delle aree, né sulla domanda di assegnazione del lotto.
Il Fatto
Una società aveva presentato al SUAP del Comune di Atella, il 5.5.2025, un’istanza di PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 900 kW su terreni ricadenti nella zona industriale di Valle di Vitalba, di proprietà di APIBAS S.p.A. Il Comune aveva comunicato l’istanza alla società di gestione dell’area, la quale aveva evidenziato la mancata presentazione di una domanda di insediamento, presupposto per il rilascio del nulla osta. La società aveva quindi proposto una distinta istanza di assegnazione del lotto in data 4.8.2025.
Ritenendo formatosi il silenzio assenso sia sulla PAS sia sulla domanda di assegnazione, la società aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 190/2024, sostenendo che il titolo abilitativo si era perfezionato decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza prescrizioni. Il Comune e APIBAS non si erano costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure della società. Il Collegio ha infatti rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 190/2024, il ricorso alla PAS è precluso al proponente quando non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto, dovendo la domanda contenere, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. b), la dichiarazione di legittima disponibilità, anche derivante da contratti preliminari, dell’area per tutta la durata della vita utile dell’intervento.
Nella specie, i terreni erano di APIBAS S.p.A., che non li aveva ancora assegnati alla ricorrente. Secondo il TAR, la carenza del presupposto della disponibilità delle aree rende l’istanza di PAS priva di un elemento costitutivo essenziale, con la conseguenza che la stessa è giuridicamente inconfigurabile e non può determinare la formazione del silenzio assenso. Il Collegio ha richiamato, sul punto, il principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1878 del 9.3.2026, resa in una fattispecie analoga relativa alla domanda di permesso di costruire priva dell’attestazione di prestazione energetica.
La motivazione ha poi precisato che l’invocato art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 190/2024 prevede la formazione del silenzio assenso esclusivamente sulla PAS di competenza comunale. Tale norma, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente al diverso ed autonomo procedimento di assegnazione dei lotti di una zona di insediamenti produttivi, posto che la normativa che disciplina tali procedimenti non prevede l’istituto del silenzio assenso.
Il TAR ha infine escluso la rilevanza del precedente richiamato dalla ricorrente, evidenziando che in quel caso l’impresa aveva acquistato i terreni dai proprietari, che il regolamento consortile non richiedeva la domanda di assegnazione per i proprietari di immobili idonei e che la PAS si era conclusa con il verbale della conferenza di servizi, circostanze tutte assenti nella fattispecie. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso è stato respinto, con nulla per le spese in mancanza di costituzione delle controparti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.