Selezione Direttore Struttura Complessa: difetto giurisdizionale del giudice amministrativo (TAR Basilicata n. 187 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, disciplinato dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Tale procedimento selettivo, pur caratterizzato da una valutazione comparativa e dalla redazione di una graduatoria, non integra un concorso ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, configurandosi come atto di gestione del rapporto di lavoro già costituito, attinente a diritti soggettivi e di natura non autoritativa. Ne consegue che le relative censure sono devolute al giudice ordinario, mentre resta impregiudicata la sola domanda di accesso ai documenti, dichiarabile improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una candidata, classificatasi al terzo posto nella graduatoria della selezione per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria dell’Azienda Sanitaria locale di Matera, impugnava la delibera di approvazione della graduatoria, deducendo plurime censure concernenti la valutazione dei titoli e il mancato accesso agli atti del procedimento. La ricorrente, già direttore facente funzione della medesima struttura, contestava in particolare la mancata esclusione di una candidata, l’insufficiente motivazione dei punteggi e la disomogeneità dei criteri valutativi. A seguito della rinuncia della candidata collocatasi al primo posto e del conferimento dell’incarico alla seconda classificata, la ricorrente estendeva l’impugnazione con motivi aggiunti. Le resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il conferimento dell’incarico di struttura complessa costituisce esercizio di poteri datoriali, non assimilabile a una procedura concorsuale.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata, richiamando il contrasto giurisprudenziale in materia, ha aderito al più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868 del 20.02.2026, che ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ex art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992. La Corte ha escluso che la novella normativa abbia trasformato il procedimento in un concorso, evidenziando la scissione tra l’acquisto della qualifica dirigenziale, conseguita tramite concorso, e il successivo conferimento dell’incarico, che è temporaneo e avviene all’interno di un rapporto di lavoro già costituito.
Il Tribunale ha precisato che il conferimento dell’incarico non è una progressione verticale a una categoria superiore, poiché la qualifica dirigenziale non è inserita in una carriera e il dirigente può essere confermato o ricevere un incarico anche di valore economico inferiore. Ha inoltre rilevato la carenza di vere e proprie prove concorsuali, incentrandosi la selezione sull’analisi comparativa dei curricula e sull’esito di un colloquio, elementi che non alterano la natura privatistica dell’atto di conferimento, pur in presenza di una graduatoria vincolante per il Direttore Generale.
Il Collegio ha quindi affermato che l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario i procedimenti selettivi relativi ai conferimenti degli incarichi dirigenziali, mentre il comma 4 dello stesso articolo riserva al giudice amministrativo i soli concorsi esterni e le progressioni verticali a tempo indeterminato. Di conseguenza, tutte le controversie attinenti alla procedura selettiva in esame concernono l’accertamento di diritti soggettivi, devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
Infine, il Tribunale ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di acquisizione dei documenti, in quanto l’amministrazione aveva consentito l’accesso a tutti gli atti del procedimento, come confermato dal difensore della ricorrente in udienza. La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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