Integrazione del contraddittorio necessaria per la concessione demaniale (TAR Basilicata n. 170 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso avverso un provvedimento di approvazione di una graduatoria relativa a una concessione demaniale marittima coinvolge una pluralità di soggetti che potrebbero risultare controinteressati rispetto all’esito del giudizio, il giudice amministrativo è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., assegnando al ricorrente un termine per la notificazione del ricorso e della documentazione allegata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano presentato istanza e che siano risultati collocati in graduatoria. L’ordinanza che dispone l’integrazione non definisce il giudizio, ma rimette la prosecuzione della trattazione a un successivo provvedimento presidenziale di fissazione dell’udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Basilicata ha approvato la graduatoria definitiva per il rilascio di una concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, località Porto. L’istanza presentata dalla ricorrente era stata dichiarata inammissibile per difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto a quelle previste nell’avviso pubblico, e tale valutazione era stata confermata dalla Commissione istruttoria. La ricorrente ha altresì domandato l’annullamento degli atti con cui era stata respinta la richiesta di rimozione in autotutela della determinazione impugnata, nonché la declaratoria di nullità e inefficacia dell’eventuale concessione rilasciata in favore della società risultata aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, all’esito dell’udienza pubblica, ha rilevato che nel giudizio risultavano costituite, oltre alla ricorrente, il Comune di Maratea, la Regione Basilicata e tre società controinteressate. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti è emerso che la procedura selettiva aveva visto la partecipazione di ulteriori soggetti, anch’essi risultati in graduatoria, che non erano stati evocati in giudizio.
Il collegio ha quindi ritenuto che la decisione del ricorso potesse produrre effetti nei confronti di tali soggetti, i quali, avendo presentato istanza di concessione e risultando collocati in graduatoria, assumono la qualità di controinteressati in senso sostanziale. La loro mancata evocazione in giudizio avrebbe determinato un difetto di integrità del contraddittorio, con conseguente nullità dell’eventuale decisione finale per violazione del principio del contraddittorio.
Il giudice amministrativo ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio ex artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., assegnando alla ricorrente il termine del 15 maggio 2026 per la notificazione del ricorso e della documentazione allegata nei confronti dei soggetti non evocati, e il termine del 25 maggio 2026 per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento. La fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale.
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Nota della Redazione
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