SCIA in accertamento di conformità: legittimazione attiva del soggetto munito di clausola contrattuale (TAR Basilicata n. 43 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, è sprovvista di fumus boni iuris l’impugnazione della attestazione di intervenuta formazione del silenzio-assenso su una SCIA in accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 qualora la sanatoria sia stata presentata da un soggetto munito della relativa legittimazione in forza di una clausola contrattuale inclusa nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari, la quale si appalesi prima facie immune da rilievi di nullità. L’assenza di elementi ostativi sotto il profilo urbanistico-edilizio e la mancata allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile conducono al rigetto dell’istanza cautelare.
Il Fatto
Il supercondominio ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva attestato la formazione del silenzio-assenso su una SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 da una società costruttrice, relativamente a difformità edilizie realizzate nell’ambito del complesso residenziale di cui è parte.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di attestazione e della SCIA in sanatoria, deducendo profili di illegittimità che, ad un primo esame, non hanno superato il vaglio cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata ha ritenuto, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso fosse sprovvisto del requisito del fumus boni iuris. Il thema decidendum si è incentrato sulla legittimazione della società controinteressata alla presentazione dell’istanza di sanatoria.
Secondo il Collegio, tale legittimazione risulta radicata sulla base di quanto espressamente previsto da una clausola contrattuale inserita nei contratti di vendita delle singole unità immobiliari del complesso. Tale clausola, che abilita il soggetto alla richiesta di accertamento di conformità, è stata ritenuta prima facie immune da rilievi di nullità e, pertanto, idonea a sorreggere l’istanza.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha esposto alcun elemento ostativo, sotto il profilo urbanistico-edilizio, alla legittima sanatoria delle difformità. Quanto al profilo del periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato la mancata allegazione di un pregiudizio di natura grave ed irreparabile, requisito necessario per l’accoglimento della domanda cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con declaratoria di nullità delle spese della fase incidentale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.