Irricevibile per tardivo deposito il ricorso per ottemperanza (TAR Basilicata n. 153 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per il deposito del ricorso per ottemperanza è dimezzato a quindici giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 87, n. 3, cod. proc. amm. La notificazione si perfeziona nei confronti dell’amministrazione con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre il deposito deve intervenire entro il predetto termine decadenziale. Il superamento del termine di quindici giorni rende il ricorso irricevibile, a prescindere dalla costituzione in giudizio della parte resistente. La questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., senza che occorra la costituzione della controparte. Il mancato pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza di merito non può essere fatto valere con un ricorso per ottemperanza proposto oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza favorevole da questo Tribunale amministrativo, che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione della decisione, l’ente locale non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. La parte vittoriosa proponeva quindi ricorso per ottemperanza volto a ottenere il pagamento delle predette somme, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e l’applicazione delle penalità di mora. Il Comune, ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., la questione dell’irricevibilità del ricorso, indicandola alla parte ricorrente prima della decisione. La norma processuale richiamata consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, previa indicazione alle parti, al fine di garantire il contraddittorio.
Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 87, n. 3, cod. proc. amm., che dispone la dimidiazione dei termini processuali a quindici giorni per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza. La disposizione introduce un termine dimezzato rispetto a quello ordinario, in ragione della particolare natura del giudizio, che richiede una trattazione sollecita.
Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si era perfezionata il 15 dicembre 2025, mentre il deposito era avvenuto soltanto il 12 gennaio 2026, oltre lo spirare del termine decadenziale di quindici giorni. Il superamento del termine ha determinato l’irricevibilità del ricorso, senza che rilevasse la mancata costituzione del Comune intimato.
Il Tribunale ha precisato che il termine di quindici giorni previsto dall’art. 87, n. 3, cod. proc. amm. ha natura decadenziale. La sua violazione comporta quindi una declaratoria di irricevibilità, pronunciabile anche in assenza di eccezione di parte. Non vi era luogo a disporre sulle spese di lite, non essendosi costituito l’ente intimato.
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Nota della Redazione
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