Accordi quadro: adesione postuma di Regione non individuata negli atti di gara (TAR Basilicata n. 155 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione postuma di un’amministrazione a un accordo quadro concluso da altra stazione appaltante è illegittima quando l’ente aderente non sia stato preventivamente e chiaramente individuato nella documentazione di gara, quale beneficiario potenziale del contratto. L’estensione della platea dei soggetti beneficiari, pur entro il limite quantitativo del quinto d’obbligo, deve trovare fondamento in una clausola espressa di adesione o estensione, tale da consentire agli operatori economici di formulare le offerte nella consapevolezza dei possibili ampliamenti. La decisione di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 richiede l’espressa previsione della facoltà nel bando ed è illegittima quando l’offerta risulti obiettivamente conveniente rispetto al criterio del minor prezzo fissato dalla lex specialis.
Il Fatto
La Regione Basilicata aveva indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di farmaci biologici o biosimilari, articolata in venti lotti. Con determina del 18.07.2025, la stazione appaltante aveva deciso di non procedere all’aggiudicazione del lotto n. 20, relativo al principio attivo Ustekinumab, ritenendo l’offerta economicamente non conveniente ai sensi dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023.
Tale decisione era conseguita alla scelta dell’amministrazione di aderire alla convenzione “Settimo Appalto Specifico”, stipulata dalla centrale di committenza della Regione Piemonte, per la fornitura del medesimo principio attivo a condizioni più vantaggiose. La società ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria provvisoria del lotto, ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, contestando la legittimità dell’adesione postuma all’accordo quadro e la fondatezza della valutazione di non convenienza economica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza nazionale e europea in materia di accordi quadro. Ha rilevato che l’adesione della Regione Basilicata all’accordo stipulato dalla centrale di committenza piemontese era avvenuta in assenza di una clausola espressa di estensione che la contemplasse quale amministrazione beneficiaria, né nell’accordo quadro né nel successivo appalto specifico, stipulato in favore delle sole Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise. Tale adesione postuma è stata ritenuta contrastante con la disciplina euro-unitaria, che richiede la previa individuazione delle amministrazioni contraenti nei documenti di gara, nonché lesiva dei principi di concorrenza, trasparenza e affidamento.
La Corte ha sottolineato come l’ubicazione territoriale dell’ente beneficiario incida sulla commisurazione dei costi e, quindi, sulla formulazione delle offerte. L’ampliamento della platea dei beneficiari, in assenza di previsione contrattuale, vulnera l’assetto di interessi del rapporto negoziale e altera il confronto concorrenziale. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile l’impugnazione diretta contro gli atti di adesione relativi a una gara diversa da quella effettivamente rilevante, disponendo l’estromissione della società controinteressata, aggiudicataria di lotti differenti.
Quanto al provvedimento di non aggiudicazione, la Corte ne ha rilevato il contrasto con l’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, sia sotto il profilo procedurale, per l’assenza di una clausola espressa nel bando che legittimasse la scelta, sia sotto il profilo sostanziale, per l’irragionevolezza della valutazione di non convenienza. L’offerta presentata dalla ricorrente era inferiore al prezzo base d’asta e, pertanto, obiettivamente conveniente secondo il criterio del minor prezzo fissato dalla lex specialis. La stazione appaltante non poteva rimeditare il parametro di convenienza se non attraverso i tipici strumenti di autotutela sulla legge di gara.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente all’aggiudicazione del lotto e alla stipula dell’accordo quadro, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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