Cessazione della materia del contendere per pagamento del credito e spese di lite (TAR Basilicata n. 115 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112-115 cod. proc. amm. è atto dovuto quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato. L’estinzione del credito, intervenuta dopo la notifica e il deposito del ricorso, non determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, bensì la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., atteso che la pretesa è stata interamente soddisfatta. In tal caso, il giudice condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, pur tenendo conto del comportamento di ravvedimento operoso che può giustificare una liquidazione in misura ridotta.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.500,00, corrispondente all’importo annuale della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, divenuta giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in data 15.9.2024.
Non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, notificato e depositato il 5.12.2025, chiedendo la corresponsione degli importi e, in caso di incapienza del capitolo di bilancio, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione si costituiva eccependo la carenza di interesse e depositava la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del credito in data 23.12.2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata disattende le eccezioni dell’Amministrazione volte a ottenere la reiezione o l’inammissibilità del ricorso. Il giudice rileva che l’estinzione del credito è avvenuta il 23.12.2025, successivamente alla proposizione del ricorso (5.12.2025), e pertanto non può configurarsi una carenza di interesse originaria.
Quanto all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio precisa che, essendo la pretesa stata interamente soddisfatta, la corretta declaratoria è la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la decisione di merito.
Sulla base del principio della soccombenza virtuale, il Ministero viene condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 complessive in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento in materia, valorizzando il comportamento di ravvedimento operoso dell’Amministrazione, che ha pagato prima della decisione, quale criterio per la liquidazione delle spese in misura ridotta rispetto a quella piena.
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Nota della Redazione
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