Errore nell’offerta economica: l’emendabilità richiede l’immediata evidenza (TAR Basilicata n. 17 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle procedure di gara, l’errore commesso dall’operatore economico nella formulazione dell’offerta economica è emendabile solo quando abbia natura “materiale”, ossia quando sussistano elementi univoci, desumibili dal solo documento che lo contiene, che lo rendano inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come un vizio di trascrizione o di compilazione. L’eventuale emendamento non può implicare un’attività ricostruttiva della volontà negoziale basata su elementi esterni all’offerta o su una considerazione sistematica di altri atti di gara, dovendosi escludere che il soccorso istruttorio possa tradursi in un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato a una procedura aperta indetta dalla Regione Basilicata per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare, relativamente al lotto n. 64. All’esito della procedura, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’operatore economico, avendo quest’ultimo indicato nell’offerta economica quantità e importo riferiti al fabbisogno annuale, anziché a quello triennale di durata dell’affidamento, come invece prescritto dalla lex specialis.
La società ha quindi impugnato la determinazione di esclusione, deducendo la violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 del disciplinare di gara, nonché dei principi di buona fede, di tutela dell’affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l’errore sarebbe stato superabile, senza necessità di operazioni interpretative, attraverso un chiarimento tempestivamente reso alla stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’errore nella formulazione dell’offerta economica è emendabile solo quando sia qualificabile come “materiale”. Tale natura ricorre esclusivamente in presenza di elementi univoci che riconducano l’inesattezza a un vizio di trascrizione o di compilazione, immediatamente rilevabile come tale attraverso un’analisi limitata al solo documento che contiene l’errore, senza possibilità di estendere l’indagine a elementi esterni o collaterali.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso che l’errore potesse essere rilevato ictu oculi. Dall’esame dell’offerta economica, generata automaticamente dal sistema e sottoscritta dall’operatore economico, non emergeva alcun elemento dal quale desumere la riferibilità di quantità e importo a una sola annualità. La prospettata “sanzione” della posizione della ricorrente avrebbe richiesto il ricorso a elementi esterni all’offerta, ossia al chiarimento successivamente reso, e una conseguente indagine ricostruttiva della volontà negoziale.
Tale operazione, ad avviso del Tribunale, avrebbe determinato un’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, eccedendo i limiti applicativi dell’istituto del soccorso istruttorio e violando i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei concorrenti.
A sostegno della decisione, il TAR ha inoltre valorizzato la chiara prescrittività della legge di gara: il modulo dell’offerta economica prevedeva espressamente le colonne “fabbisogno triennale” e “importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, e l’art. 3 del disciplinare faceva testuale riferimento alla “fornitura triennale”. Tali elementi, considerati congiuntamente, rendevano palese l’orizzonte temporale sul quale calibrare l’offerta, risultando recessivo l’argomento della ricorrente basato sull’indicazione dei fabbisogni su base annua.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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