Decadenza da aiuti agricoli e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario (TAR Basilicata n. 591 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni e finanziamenti pubblici, una volta superata la fase prodromica all’erogazione del beneficio, la posizione giuridica del privato assume consistenza di diritto soggettivo. Conseguentemente, la controversia relativa alla decadenza dal regime di aiuti e al recupero delle somme già erogate, motivata da inadempimenti del beneficiario nella fase attuativa del rapporto di sovvenzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. La verifica annuale degli impegni assunti dall’agricoltore costituisce declinazione procedimentale della fase di esecuzione del rapporto, sicché la natura della posizione soggettiva non muta per il fatto che l’inadempimento sia stato rilevato nel corso di controlli relativi ad alcune annualità del programma. La circostanza che il provvedimento di decadenza richiami un atto non impugnato non modifica i criteri di riparto, rimanendo tale atto conoscibile anche incidentalmente dal giudice ordinario.
Il Fatto
Gli aventi causa di un agricoltore deceduto impugnavano dinanzi al TAR Basilicata la determinazione con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza totale dal regime di aiuti comunitari per il ritiro dei seminativi dalla produzione e l’imboschimento delle superfici agricole, disponendo il recupero in favore dell’AG.E.A. della somma di euro 80.010,39. Il provvedimento era stato adottato all’esito di una verifica a campione che, per le campagne agrarie 2007 e 2008, aveva riscontrato uno scostamento superiore al 10% tra la superficie dichiarata e quella effettivamente accertata in sede di controllo in loco.
I ricorrenti contestavano, in particolare, la mancata applicazione del c.d. decreto Zaia per la riduzione delle superfici dichiarate, l’attendibilità dei controlli, la tempistica procedimentale e la prescrizione dell’azione di recupero. Si costituiva in giudizio la sola AG.E.A., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il riparto della giurisdizione in materia di erogazione di contributi pubblici si fonda sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata.
Dopo l’adozione del provvedimento ampliativo sorge in capo al privato un diritto soggettivo, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui si lamenti che il provvedimento non sia stato attuato per effetto della decadenza pronunciata a causa della mancata osservanza degli obblighi assunti. Al contrario, la giurisdizione amministrativa permane solo nelle ipotesi di revoca o di annullamento d’ufficio del provvedimento per nuovi profili di opportunità o per vizi di legittimità originari.
Nel caso di specie, la ragione della decadenza atteneva a comportamenti del beneficiario, qualificati come falsità dichiarativa, afferenti alla fase successiva di corretta esecuzione del rapporto di sovvenzione. Tali profili integrano un inadempimento degli impegni assunti in sede di ammissione al regime agevolativo, con conseguente consistenza della posizione giuridica in termini di diritto soggettivo.
Il Tribunale ha infine escluso che il difetto di giurisdizione potesse essere superato dalla circostanza che le verifiche riguardassero singole annualità del programma, trattandosi di mere declinazioni procedimentali della verifica annuale degli impegni, né dalla dedotta illegittimità del diniego di riduzione delle superfici, già oggetto di un atto risalente non impugnato e conoscibile anche incidentalmente dal giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con indicazione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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Nota della Redazione
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