Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte (TAR Basilicata n. 559 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, successiva alla instaurazione del giudizio, integra una sopravvenuta carenza di interesse che impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale evenienza processuale prescinde da ogni valutazione nel merito della fondatezza delle censure dedotte, dovendo il Collegio limitarsi a prendere atto della cessazione della res controversa. La natura degli interessi coinvolti e la particolarità della vicenda possono giustificare la compensazione delle spese di lite, non applicandosi il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Basilicata una serie di atti concernenti il procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’impugnazione riguardava, in particolare, il verbale di aggiornamento dei lavori della Conferenza dei Servizi e i pareri ivi espressi, nonché la Deliberazione di Giunta Regionale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area del Castello di Monteserico.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente, con nota depositata in data 27 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ha ritenuto che non residuassero margini per l’esame delle censure proposte. Il Collegio ha qualificato l’evenienza come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia si fonda sul rilievo che la manifestazione di volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione determina il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, rendendo inutile ogni ulteriore accertamento nel merito. L’improcedibilità discende, quindi, da una valutazione oggettiva della situazione processuale, non richiedendo alcuna attività istruttoria né delibazione sulla fondatezza delle domande.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la natura degli interessi coinvolti e la particolarità del caso concreto. Tale statuizione prescinde dall’esito del giudizio e si giustifica in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del processo. La pronuncia è stata quindi resa in forma semplificata, con dispositivo di declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese, come da richiamo agli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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