Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 553 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, qualora la pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente al comando giurisdizionale. L’inerzia dell’amministrazione costituisce palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, e l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, fissando un termine per adempiere e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La società ricorrente e il suo difensore chiedevano l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di determinate somme, incluse le spese di lite. Tale pronuncia, notificata in forma esecutiva alla Regione, era divenuta irrevocabile, ma l’amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al precetto giurisdizionale. Parte ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’integrale attuazione del comando giudiziale, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettati i termini previsti dall’art. 114 cod. proc. amm. e dall’art. 87 cod. proc. amm. per la proposizione del ricorso. Ha inoltre accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, rendendo così ammissibile l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’inerzia dell’amministrazione configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Sul punto, la Corte ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso grava sul debitore, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 12533/2001. Non essendo stata fornita tale prova dalla Regione, che non si è costituita in giudizio, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza.
Il TAR ha concesso all’amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento, decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato il Prefetto di Potenza, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale, liquidato in euro 300,00, è stato posto a carico della Regione inadempiente.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha chiarito che la loro liquidazione onnicomprensiva include anche le spese accessorie e gli onorari relativi agli atti funzionali all’introduzione del giudizio, condannando la Regione alla rifusione in favore della parte ricorrente nella misura forfetaria di euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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