Sospensione dell’accreditamento ristretto alla sola chirurgia generale per omessa motivazione dell’autotutela (TAR Calabria n. 472 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce provvedimento in autotutela la nota con cui l’amministrazione, successivamente all’adozione di un decreto commissariale di accreditamento e alla stipula di accordi contrattuali, restringa l’ambito delle prestazioni accreditate a una sola branca specialistica. Il relativo esercizio del potere di autotutela richiede l’esplicita indicazione dei presupposti, dovendosi comunque confrontare con l’affidamento ingenerato nell’operatore privato dall’atto originario e dai comportamenti concludenti dell’amministrazione. La sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento restrittivo è giustificata dal periculum in mora ravvisabile nelle ricadute sull’organizzazione aziendale della struttura e nel rischio di dispersione delle professionalità.
Il Fatto
Una società di gestione di una casa di cura impugnava la nota con cui la Regione Calabria aveva comunicato che l’accreditamento della struttura era riferito esclusivamente alla branca della Chirurgia Generale, con esclusione delle distinte branche specialistiche di Urologia e Ginecologia, per le quali sarebbe stato necessario un autonomo titolo autorizzativo e un specifico accreditamento. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della nota e degli atti presupposti, tra cui il decreto commissariale che ne costituiva il fondamento.
La società riferiva di svolgere attività di urologia e chirurgia ginecologica a carico del sistema sanitario regionale, avendo sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Provinciale accordi contrattuali per gli anni 2025 e 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di confermare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, già disposta in via presidenziale. Il Collegio ha osservato che il decreto commissariale n. 179 del 2025 espressamente contemplava l’accreditamento per le prestazioni nelle branche specialistiche di urologia e chirurgia ginecologica. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ricostruire la successiva nota regionale come un provvedimento in autotutela, del quale non sono stati esplicitati i presupposti.
Il decreto commissariale, in particolare, è stato ritenuto idoneo ad aver ingenerato nell’operatore sanitario privato l’affidamento nella possibilità di svolgere, previa contrattualizzazione, attività di urologia e chirurgia ginecologica a carico del sistema sanitario regionale. L’affidamento è stato rafforzato dal comportamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che ha acquistato dalla ricorrente prestazioni anche di tali branche specialistiche.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha desunto dalle ricadute sull’organizzazione aziendale della ricorrente e dal rischio di dispersione delle professionalità nelle materie interessate. Il Tribunale ha, conseguentemente, accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia della nota regionale impugnata, condannando la Regione alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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