Ammonimento del Questore: la vittima che ha denunciato è controinteressata e il ricorso va notificato anche a lei (TAR Calabria n. 1626 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’annullamento del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, la persona che ha denunciato i fatti e ha richiesto l’adozione dell’atto assume la qualità di controinteressato, essendo titolare di un interesse direttamente opposto a quello del ricorrente. Ne consegue che il ricorso introduttivo deve esserle notificato a pena di inammissibilità ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non essendo consentita la concessione di termini per l’integrazione del contraddittorio quando la notifica sia stata omessa nei confronti di tutti i controinteressati.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto nei suoi confronti l’ammonimento, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. A fondamento del gravame deduceva l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 8, comma 1, del d.l. n. 11/2009, in quanto i medesimi fatti erano già stati oggetto di querela e di processo penale, e per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla sussistenza degli stati d’ansia e di paura della presunta vittima.
La ricorrente chiariva espressamente che i richiedenti l’ammonimento, coniugi denuncianti, avevano già sporto regolari querele per i fatti oggetto di segnalazione al Questore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del gravame, assegnando alle parti un termine per memorie, decorso invano. La questione riguardava la mancata notifica del ricorso ai soggetti denuncianti, che avevano sollecitato l’adozione dell’ammonimento.
La Sezione ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima di atti persecutori va qualificato come controinteressato nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di ammonimento. Tale qualificazione discende dalla funzione dell’atto, che è quella di tutelare l’incolumità della vittima, la quale pertanto vanta un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento.
Alla luce di tali considerazioni, la mancata notifica del ricorso introduttivo all’istante rende il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non potendosi disporre l’integrazione del contraddittorio, in quanto la notifica iniziale è stata omessa nei confronti di tutti i controinteressati.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando le spese di lite in ragione dell’esito in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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