La locuzione “a decorrere dal 2022” non limita la stabilizzazione alle assunzioni successive (TAR Calabria n. 1623 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inciso “a decorrere dall’anno 2022”, contenuto nell’art. 1, comma 27, del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, non è riferito al momento in cui sono disposte le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, bensì all’anno di riferimento per il riconoscimento del contributo statale. Ne consegue che il contributo spetta sia alle amministrazioni che provvedono alla stabilizzazione dopo l’entrata in vigore della norma, sia a quelle che hanno già assunto a tempo indeterminato in epoca antecedente. È illegittimo, per violazione di legge ed eccesso di potere, il decreto regionale che, in attuazione della norma statale, ammette a finanziamento le sole assunzioni o integrazioni di orario intervenute a decorrere dal 2022, escludendo quelle già disposte in precedenza.
Il Fatto
Il Comune di Castrovillari impugnava il decreto dirigenziale della Regione Calabria che approvava l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. Nell’ammettere a finanziamento le sole assunzioni o integrazioni orarie intervenute “a decorrere dall’anno 2022”, il decreto escludeva la possibilità di ottenere il contributo per il Comune ricorrente. Quest’ultimo, infatti, aveva già provveduto a far data dal 30 settembre 2021 a integrare l’orario dei lavoratori interessati, portandolo a 26 ore settimanali e anticipando gli oneri con fondi propri di bilancio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 1, comma 27, del d.l. n. 228/2021. La disposizione statale riconosce il contributo, a decorrere dal 2022, alle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria che “hanno assunto a tempo indeterminato” i lavoratori in questione, oppure che “procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato”.
Dal tenore letterale della norma emerge come il legislatore abbia inteso riferire la decorrenza al riconoscimento del beneficio economico e non al momento dell’assunzione. L’utilizzo del passato prossimo (“hanno assunto”) conferma che il contributo è destinato anche alle amministrazioni che hanno già effettuato la stabilizzazione in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma, non solo a quelle che vi provvederanno successivamente.
Il decreto dirigenziale regionale, invece, ha erroneamente interpretato l’inciso “a decorrere dal 2022” come requisito temporale delle assunzioni e delle integrazioni di orario, escludendo dal finanziamento quelle già disposte al 30 settembre 2021. Tale interpretazione si pone in contrasto con la finalità della norma statale e determina un’illegittimità parziale del provvedimento, annullato limitatamente alla parte in cui ammette a finanziamento le sole assunzioni o integrazioni di orario intervenute a decorrere dal 2022.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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