Giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro: ammissibile l’azione di ottemperanza e applicabile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (TAR Calabria n. 1593 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può condannare l’amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese del processo esecutivo, rimaste insoddisfatte e liquidate con ordinanza di estinzione del processo (art. 632 c.p.c.), non sono ripetibili nei confronti del debitore in forza di tale provvedimento, che è privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, e non possono essere rifuse in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La vicenda origina da una sentenza del TAR Calabria che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, per un importo di euro 4.000,00 oltre accessori. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato e il titolo esecutivo veniva notificato. A seguito del mancato pagamento, la ricorrente notificava atto di precetto e avviava una procedura esecutiva presso terzi dinanzi al Tribunale di Catanzaro. La Banca d’Italia, quale tesoriere dell’amministrazione, dichiarava l’impignorabilità della contabilità speciale, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge n. 208/2015, e il Giudice dell’Esecuzione dichiarava estinta la procedura, liquidando le spese in euro 1.400,00.
La ricorrente adiva quindi il TAR Calabria con azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine all’amministrazione di pagare le somme dovute, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e il pagamento delle spese del processo esecutivo liquidate dal Tribunale. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su una sentenza passata in giudicato, e che non aveva fornito prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Ha pertanto ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., dichiarando l’obbligo del Ministero di provvedere al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche in relazione a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e la successiva novella di cui all’art. 1, comma 781, della legge n. 208/2015. La penalità di mora è stata quindi riconosciuta nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, a decorrere dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’intervento del Commissario ad acta, in aggiunta agli interessi legali dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
Il TAR ha invece respinto la richiesta di condanna al pagamento della somma liquidata con l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, affermando che tale provvedimento, di estinzione del processo esecutivo e di contestuale liquidazione delle spese ex art. 632 c.p.c., non è idoneo a produrre gli effetti del giudicato sostanziale. A sostegno, ha citato la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6584 del 2018, secondo cui le spese del processo esecutivo rimaste insoddisfatte non sono ripetibili in forza di quel provvedimento, privo di forza esecutiva al di fuori del processo in cui è stato adottato. Ha altresì precisato che tali spese, non essendo funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non possono essere rifuse in tale sede, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore.
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Nota della Redazione
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