Diniego di assegnazione temporanea per esigenze organiche di servizio: la carenza di organico rilevante non è eccezionale, ma deve essere consistente (TAR Calabria n. 1582 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per il genitore di figlio minore di tre anni, è consentito alle Amministrazioni dello Stato, quali il Ministero della Difesa e le Forze di Polizia, per motivate esigenze organiche o di servizio ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017. Tali esigenze, pur non dovendo più rivestire il crisma dell’eccezionalità, non possono risolversi in una mera scopertura di organico, ma devono essere scrutinate in concreto. Esse sussistono quando la carenza di personale sia grave, consistente e rilevante, tale da compromettere la funzionalità del servizio e da non poter essere fronteggiata con gli ordinari strumenti organizzativi, restando in tal caso recessivo l’interesse al ricongiungimento familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri Forestale, presentava istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, verso una sede prossima al Comune di residenza del nucleo familiare, composto dalla moglie, lavoratrice a tempo indeterminato, e dalla figlia neonata. La finalità era quella di garantire la presenza di entrambi i genitori nei primi anni di vita della minore.
L’Amministrazione respingeva l’istanza, previa valutazione delle situazioni organiche delle province interessate, evidenziando le carenze di organico che l’allontanamento del militare avrebbe creato nella sede di appartenenza. Avverso il diniego, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 42-bis citato e del diritto della minore alla presenza genitoriale, e contestando la sussistenza di circostanze eccezionali, nonché il superamento del parere favorevole espresso dal Gruppo territorialmente competente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il quadro normativo di riferimento, rammentando che l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 subordina l’assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile e all’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, prevedendo che l’eventuale dissenso debba essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Per il comparto Difesa e Forze di Polizia, l’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 precisa che il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
Nel ricostruire l’orientamento giurisprudenziale, il Collegio osserva come la speciale disciplina di settore abbia reso meno rigorosa la condizione posta dalla norma generale, alleggerendo l’onere motivazionale. Tuttavia, precisa il Tribunale, le ragioni del diniego devono comunque essere scrutinate per verificare che integrino effettive esigenze organiche e di servizio, le quali non possono essere banalmente riferite alla mera scopertura di organico, ove contenuta e fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio. La valutazione di tali esigenze deve quindi essere concreta e non meramente astratta.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ritiene il diniego legittimo. La carenza di organico presso la Stazione di appartenenza del ricorrente è grave e pari al 66,6% nel ruolo Appuntati/Carabinieri, considerata la peculiarità del ruolo di carabiniere forestale e l’assenza di assegnazione di altro personale. Tale scopertura, notevolmente superiore al limite fisiologico, è idonea a compromettere la funzionalità del servizio e non può essere colmata con gli ordinari strumenti organizzativi.
In ragione di tale gravità, l’interesse al ricongiungimento familiare viene ritenuto recessivo rispetto alla necessità di presidiare la funzionalità della Stazione, in coerenza con i precedenti richiamati. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite, considerata la limitata attività processuale successiva alla fase cautelare.
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Nota della Redazione
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