Frequenze occasionali con soggetti controindicati e rinnovo del porto di fucile (TAR Calabria n. 1581 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o segnalati dalle Forze di polizia possono rilevare ai fini della valutazione dell’affidabilità del titolare di una licenza di porto di fucile, in quanto sintomatiche del rischio che l’arma possa essere appresa, anche episodicamente e contro la volontà del titolare, da persone controindicate per un suo utilizzo improprio. Tale valutazione prescinde dalla conoscenza, da parte dell’istante, delle vicende giudiziarie dei soggetti frequentati e dalla sua condotta personalmente specchiata. Tuttavia, il provvedimento di diniego del rinnovo deve essere sorretto da elementi concreti: frequentazioni sporadiche e occasionali, non ripetitive e riferite a un arco temporale molto ampio, concernenti peraltro soggetti solo segnalati e non condannati, non integrano il ragionevole rischio di apprendimento dell’arma e rendono il diniego viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il Questore di Cosenza aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza per il porto di fucile per uso tiro a volo presentata dal ricorrente, ritenendolo non affidabile all’uso delle armi. Il provvedimento si fondava su quattro controlli, avvenuti in un arco di circa venti anni, nei quali il richiedente era stato visto in compagnia di persone gravate da precedenti penali o, nella maggior parte dei casi, da mere segnalazioni di polizia per reati di varia natura.
Avverso tale rigetto, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria, deducendo l’insufficienza della motivazione e l’occasionalità delle frequentazioni contestate, evidenziando altresì la propria incensuratezza e il ruolo di presidente di un’associazione sportiva dedita al tiro dinamico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato i propri precedenti – TAR Calabria, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 432 e TAR Calabria, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 2089 – secondo cui le frequentazioni di persone controindicate assumono rilievo in sede di valutazione dell’affidabilità del titolare di licenza, non per un giudizio sulla condotta personale dell’istante, ma per il rischio concreto che l’arma possa essere appresa da tali soggetti.
La Corte ha osservato che la valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza deve essere effettuata in un’ottica di prevenzione e non di sanzione, potendo prescindere dall’imputabilità di specifici fatti al richiedente. Ha precisato che è priva di peso la circostanza che il titolare sia ignaro delle vicende dei soggetti frequentati, poiché il rischio si incentra sulla possibilità di apprendimento dell’arma, anche a prescindere dalla volontà del titolare.
Tuttavia, applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che le frequentazioni accertate erano state solo 4 in 20 anni, connotate da evidente occasionalità e sporadicità, e che la maggior parte dei soggetti in questione risultava gravata solo da segnalazioni di polizia, senza che constassero condanne penali definitive.
Questa circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere che il provvedimento impugnato fosse viziato: in assenza di ripetitività e di elementi che lascino ragionevolmente presumere un rapporto stabile con soggetti controindicati, non è possibile inferire il rischio che le armi possano essere indebitamente apprese. Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento del diniego e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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