Porto d’armi uso caccia: il diniego di rinnovo può fondarsi su episodi indiziari non sfociati in procedimenti penali (TAR Calabria n. 1561 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del porto d’armi, la valutazione dell’Amministrazione circa l’idoneità del richiedente ad essere destinatario del provvedimento ampliativo ha natura discrezionale, globale, indiziaria e preventiva. Essa può legittimamente fondarsi anche su episodi che non siano sfociati in procedimenti penali, quali segnalazioni per minacce e lesioni personali con successiva remissione di querela, nonché su fatti che, pur non concernendo direttamente l’uso di armi, siano sintomatici di una personalità imprudente o inaffidabile. La prognosi sul possibile abuso delle armi non deve necessariamente scaturire da episodi connessi all’uso delle stesse. Ogni procedimento di concessione o rinnovo ha carattere di novità ed autonomia rispetto ai precedenti, non potendo questi ultimi riscontrare episodi successivamente emersi e considerati significativi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Cosenza aveva respinto la richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso caccia. L’Amministrazione fondava il diniego su tre distinti episodi a carico dell’istante: una segnalazione del 2006 per minacce e lesioni personali, con successiva remissione della querela; un incidente di caccia occorso nel 2015, in cui il soggetto si era accidentalmente sparato ad un piede; un deferimento del 2020 per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Il ricorrente deduceva quattro motivi di illegittimità: violazione del TULPS, difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà provvedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto gli elementi addotti dall’Amministrazione sufficienti a supportare il giudizio negativo espresso sulla inidoneità del richiedente. Ha osservato come l’episodio del 2015, in cui il soggetto si era sparato accidentalmente ad un piede nell’atto di prendere una sigaretta, denoti imprudenza, imperizia e negligenza nell’uso dell’arma, mentre il deferimento del 2020 per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità avvalori ulteriormente il giudizio di inaffidabilità.
Quanto alla querela per minacce e lesioni, poi ritirata, il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione può fondare la propria ponderazione anche su fatti non sfociati in procedimenti penali, attesa la natura globale, indiziaria e preventiva della valutazione richiesta in materia di armi. La prognosi sul possibile abuso non deve necessariamente trarre origine da episodi connessi all’uso delle armi, potendo trovare riscontro in circostanze significative della personalità del richiedente, valutate in via indiziaria e prospettica.
Il Collegio ha infine disatteso il motivo di contraddittorietà, rilevando come ogni procedimento di concessione o rinnovo del porto d’armi sia caratterizzato da novità ed autonomia rispetto ai precedenti, che non potevano evidentemente riscontrare episodi successivamente emersi e considerati rilevanti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle valutazioni richieste.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.