Recupero somme indebite e prescrizione: giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 1541 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo con cui l’Amministrazione accerta l’incompatibilità di un dipendente pubblico e dispone il recupero delle somme indebitamente percepite è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 configura un’ipotesi autonoma di responsabilità erariale, devoluta alla Corte dei conti, che sorge solo in una fase successiva ed eventuale, in caso di mancato riversamento all’Amministrazione dei compensi percepiti. Il diritto al recupero delle somme è soggetto al termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettiva percezione dei compensi, e non alla prescrizione quinquennale propria dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile.
Il Fatto
Un dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, assunto a tempo indeterminato nel dicembre 2014, impugnava il provvedimento con cui il Dipartimento aveva disposto il recupero di una somma di oltre quarantamila euro, corrispondente a emolumenti percepiti per attività extraistituzionale svolta, negli anni 2014-2016 e 2023, in violazione del regime di incompatibilità previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.
L’interessato, ex titolare di una ditta individuale cessata formalmente nel 2014, contestava la ricostruzione dell’Amministrazione, negando la prosecuzione di fatto dell’attività d’impresa e deducendo, tra l’altro, l’avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria e l’illegittimità dell’istruttoria espletata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, chiarendo che l’introduzione dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 non determina alcuna deroga ai criteri ordinari di riparto. La norma, infatti, disciplina una fase successiva ed eventuale, connessa al mancato versamento del compenso all’Amministrazione, configurando una distinta ipotesi di responsabilità erariale devoluta alla Corte dei conti. La controversia sulla legittimità del provvedimento di accertamento e recupero resta invece attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto inerente all’esercizio di un potere autoritativo.
Nel merito, il Collegio ha respinto le censure di natura procedimentale, rilevando che la disciplina richiamata dal ricorrente non contempla un termine massimo per la conclusione delle attività ispettive né forme di contraddittorio nel corso dell’accertamento. L’eventuale decorso del termine non determina, in assenza di specifica previsione, la consumazione del potere amministrativo. È stata inoltre comprovata l’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento di recupero.
Quanto alla prescrizione, il TAR ha operato una distinzione tra l’azione di ripetizione di somme indebite e l’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Solo quest’ultima è soggetta al termine quinquennale, mentre il diritto al recupero segue l’ordinario termine decennale, decorrente dalla percezione dei compensi. Poiché il provvedimento di recupero è stato adottato nell’aprile 2024 per somme percepite a partire dal 2014, il termine decennale non era ancora spirato e l’eccezione è stata respinta.
Sul merito della pretesa, il Tribunale ha ritenuto ragionevole e coerente la ricostruzione dell’Amministrazione, basata su risultanze documentali e dichiarative. Le fatture antecedenti l’assunzione erano state espunte dal computo, mentre erano state considerate solo quelle successivamente emesse dalla ditta della sorella, quietanzate o incassate in contanti dal ricorrente. Le indagini avevano inoltre accertato la prosecuzione di fatto dell’attività d’impresa, confermata da sopralluoghi e dichiarazioni di terzi. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente.
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Nota della Redazione
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