Necessario il preavviso di rigetto prima del diniego del porto d’armi (TAR Calabria n. 1532 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del porto d’armi per uso caccia, l’istanza presentata dopo un precedente diniego non può essere qualificata come meramente confermativa quando sia trascorso un lasso di tempo significativo e l’Amministrazione introduca elementi istruttori nuovi e mai contestati. In tale ipotesi, l’Amministrazione è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per consentire al privato di interloquire. La mancata comunicazione del preavviso determina l’illegittimità del provvedimento di diniego per vizio procedimentale, con assorbimento degli altri motivi. Gli esiti favorevoli dei procedimenti penali, quali l’assoluzione piena o l’archiviazione, costituiscono circostanze che l’Amministrazione deve valutare nella loro portata effettiva, senza valorizzare l’applicazione di esimenti come indici di pericolosità attuale.
Il Fatto
La controversia trae origine dal decreto con cui la Questura aveva respinto l’istanza volta ad ottenere il rilascio del porto d’armi uso caccia, presentata dal ricorrente dopo un precedente diniego risalente al 2008. Il provvedimento negativo si fondava su un rinvio a giudizio per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ingiurie, nonché su due ulteriori deferimenti all’Autorità Giudiziaria del 2004 e del 2018.
Il ricorrente aveva invece evidenziato come tutti i procedimenti penali si fossero conclusi con esiti favorevoli: una sentenza di assoluzione piena per i fatti del 2004 e l’archiviazione per quelli del 2018, con il Tribunale del riesame che aveva annullato le misure cautelari. Il ricorso contestava la legittimità del diniego per eccesso di potere, carenza di istruttoria e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il Collegio ha osservato come l’istanza del 2021, presentata ben tredici anni dopo il primo diniego, avesse dato avvio a un procedimento del tutto nuovo, arricchito da fatti ulteriori risalenti al 2018, sui quali il privato aveva il diritto di interloquire.
La Corte ha escluso che il provvedimento impugnato potesse considerarsi “meramente confermativo” del precedente diniego, sia per il rilevante lasso temporale trascorso, che imponeva una nuova valutazione attuale dell’affidabilità del soggetto, sia perché la stessa Amministrazione aveva introdotto nell’istruttoria elementi nuovi, mai precedentemente contestati. L’Amministrazione ha fondato il diniego su meri sospetti, valorizzando l’applicazione di esimenti come se fossero elementi di colpevolezza o indici di pericolosità attuale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione per l’ignorato parere positivo espresso dai Carabinieri, senza che la Questura ne avesse spiegato le ragioni. La Corte ha valorizzato l’orientamento secondo cui il diniego fondato su fatti risalenti e su motivazioni non coerenti con il quadro istruttorio complessivo è illegittimo.
In definitiva, il provvedimento è stato annullato per il vizio procedimentale consistente nel mancato rispetto del dialogo procedimentale previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con assorbimento degli altri motivi e rinvio all’Amministrazione per un rinnovato vaglio procedimentale. Le spese sono state compensate, attesa la complessità del quadro circostanziale sostanziale.
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Nota della Redazione
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