Il dissesto finanziario comunale dichiarato dal consiglio comunale è atto dovuto sindacabile dal giudice amministrativo (TAR Calabria n. 1521 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il comune dichiara il dissesto finanziario in via autonoma, al di fuori del procedimento di controllo demandato alla Corte dei conti, costituisce espressione di poteri amministrativi propri dell’ente ed è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, non ricorrendo l’ipotesi di giurisdizione esclusima delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione prevista dall’art. 11, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 174/2016. L’ex sindaco dell’ente ha legittimazione attiva e interesse a ricorrere avverso la delibera di dissesto, in ragione dei possibili riflessi sulla propria posizione in termini di responsabilità contabile e delle conseguenti limitazioni alla capacità di ricoprire incarichi pubblici ai sensi dell’art. 245, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. La dichiarazione di dissesto, al ricorrere dei presupposti di legge, costituisce atto dovuto; il sindacato del giudice amministrativo sulla scelta di abbandonare il piano di riequilibrio finanziario è limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza e assenza di travisamento, potendosi esplicare sulle valutazioni tecnico-discrezionali solo entro i limiti dell’errata scelta o applicazione del criterio tecnico.
Il Fatto
Un ex sindaco del Comune di Sellia ha impugnato le delibere del consiglio comunale del 10 ottobre 2025 con cui l’ente ha revocato la precedente decisione di aderire al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ha dichiarato il dissesto finanziario. Con motivi aggiunti ha altresì impugnato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario di liquidazione, per invalidità derivata.
Il ricorrente ha dedotto l’irregolarità della procedura per il mancato rispetto del termine di convocazione del consiglio comunale, l’assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità dei debiti, l’irragionevole abbandono del riequilibrio finanziario, l’estraneità della propria amministrazione alle cause del dissesto e lo sviamento di potere, lamentando possibili profili di responsabilità contabile a proprio carico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che la delibera di dissesto adottata dal comune in via autonoma si colloca al di fuori del procedimento di controllo della Corte dei conti: l’impugnazione non rientra pertanto nell’ambito dell’art. 11, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 174/2016, che devolve alle Sezioni riunite della Corte dei conti la cognizione dei ricorsi contro le pronunce delle Sezioni regionali di controllo e contro i piani di riequilibrio. Nel caso di specie, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi dell’ente, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Quanto alla legittimazione dell’ex sindaco, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza che riconosce la legittimazione degli ex amministratori, considerato che la delibera di dissesto attiva una speciale indagine sulla loro posizione: l’eventuale accertamento di responsabilità da parte della Corte dei conti comporta, ai sensi dell’art. 245, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, pesanti limitazioni alla capacità di ricoprire incarichi pubblici e la possibilità di candidarsi.
Il motivo di ricorso relativo all’estraneità della precedente amministrazione è stato dichiarato inammissibile, riservandosi alla Corte dei conti ogni valutazione sull’imputabilità delle scelte gestionali; quello concernente lo sviamento di potere è stato respinto per la genericità della formulazione e la consistenza documentale degli elementi posti a fondamento del provvedimento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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