Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica nel giudizio amministrativo di impugnazione di una graduatoria (TAR Calabria n. 1519 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati può essere autorizzata dal giudice amministrativo mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami in via telematica, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., qualora l’elevato numero dei soggetti inseriti in una graduatoria e l’impossibilità di reperirne gli indirizzi di residenza rendano impossibile o estremamente difficoltosa la notifica individuale. La pubblicazione dell’avviso e degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione intimata, secondo le modalità prescritte dal collegio, garantisce la conoscibilità del ricorso e consente il corretto instaurarsi del contraddittorio processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, un giovane agricoltore, impugnava dinanzi al TAR Calabria i provvedimenti con cui la Regione Calabria aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di accesso al contributo previsto dall’avviso pubblico PSP 2023/2027 – CSR Calabria Intervento SRE.01, approvando la graduatoria definitiva degli ammessi. Con motivi aggiunti, impugnava altresì il verbale di riesame con cui l’amministrazione aveva ulteriormente motivato il rigetto.
In via preliminare, il ricorrente chiedeva al collegio di essere autorizzato all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le ditte inserite nella graduatoria degli ammessi, deducendo l’elevato numero dei controinteressati e l’impossibilità di reperirne gli indirizzi di residenza, e proponendo la notificazione del ricorso per pubblici proclami in via telematica, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web della Regione Calabria. Il ricorso risultava, infatti, notificato solo ad una delle ditte controinteressate.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto necessario, in via preliminare, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le ditte inserite in graduatoria, accogliendo l’istanza del ricorrente e autorizzando la notificazione per pubblici proclami in via telematica, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm.
La decisione si fonda sulla constatazione dell’impossibilità o estrema difficoltà di effettuare la notifica individuale, atteso l’elevato numero dei controinteressati e la mancanza di informazioni circa i loro indirizzi. In tale contesto, la notificazione per pubblici proclami si configura come strumento idoneo a garantire l’effettiva conoscenza del ricorso e la corretta instaurazione del contraddittorio.
Il tribunale ha dettagliatamente disciplinato le modalità della pubblicazione, che deve avvenire sul sito web della Regione Calabria, e ha prescritto che l’avviso contenga specifiche indicazioni, tra cui l’autorità giudiziaria adita, il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente, gli estremi dei provvedimenti impugnati e l’elenco dei controinteressati. È stato altresì previsto l’obbligo per l’amministrazione di non rimuovere la documentazione dal sito fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e di rilasciare un attestato dell’avvenuta pubblicazione.
La notificazione per pubblici proclami in via telematica, come disciplinata dal collegio, rappresenta quindi uno strumento che coniuga le garanzie di un corretto contraddittorio con le esigenze di efficacia del giudizio, tipizzando le condizioni e le modalità per il suo utilizzo nell’impugnazione di una graduatoria, ove i controinteressati siano numerosi e di difficile reperibilità. L’esame della domanda cautelare è stato infine differito alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, in attesa del perfezionamento degli adempimenti notificatori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.