Revoca della SCIA per interposizione fittizia della gestione (TAR Calabria n. 1512 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del titolo abilitativo all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottata dal Comune su motivata richiesta della Prefettura ai sensi degli artt. 100, r.d. n. 773/1931 e 19, co. 4, d.P.R. n. 616/1977, è legittima quando si fondi su un quadro di elementi indiziari dai quali emerga il carattere fittizio del subentro nella gestione dell’attività, volto ad eludere i provvedimenti di sospensione adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza. Il potere di revoca ha finalità preventiva e non richiede la prova di specifici reati, potendo basarsi su elementi sintomatici del pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, anche in ragione della perdurante presenza dell’effettivo dominus dell’impresa.
Il Fatto
Il Comune di Vibo Valentia aveva disposto la revoca della SCIA presentata per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ordinando la chiusura immediata del locale. Il provvedimento faceva seguito a una nota della Prefettura che aveva segnalato la natura fittizia del subentro del nuovo amministratore unico nella gestione dell’esercizio, avvenuto dopo un provvedimento di sospensione della licenza adottato dalla Questura.
L’attività era stata sospesa perché il locale risultava abituale ritrovo di persone pregiudicate. La Prefettura, evidenziando la presenza del coniuge della precedente titolare quale effettivo dominus dell’impresa, aveva chiesto la revoca del titolo abilitativo. Il nuovo amministratore aveva impugnato l’ordinanza comunale deducendo la carenza di elementi idonei a giustificare la valutazione di fittizietà della nuova gestione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che la revoca del titolo abilitativo potesse trovare giustificazione in elementi di natura indiziaria, diretti a evidenziare l’inerenza del pericolo per l’ordine pubblico all’attività economica oggetto di autorizzazione. La richiesta prefettizia e il conseguente provvedimento di revoca hanno finalità preventiva, analoga all’informativa antimafia, e non richiedono la prova di specifici reati.
Il collegio ha sottolineato che dal combinato disposto dell’art. 100 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 19, co. 4, del d.P.R. n. 616/1977 si desume che i comuni non hanno competenza autonoma in materia di ordine pubblico, dovendo la revoca essere adottata su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento comunale costituisce un contrarius actus rispetto all’autorizzazione, che deve provenire dalla stessa Autorità che l’ha rilasciata.
La circostanza che il provvedimento di sospensione questorile non fosse stato impugnato e che la presenza del soggetto gravato da pregiudizi fosse circostanza pacifica hanno costituito elementi decisivi. Il TAR ha valorizzato il fatto che, a pochi giorni dalla formale nomina del nuovo amministratore, il coniuge della precedente titolare si fosse dichiarato disponibile a consegnare le chiavi del locale, dimostrando l’effettivo potere decisionale e di controllo nella gestione dell’impresa.
Tali elementi hanno reso non irragionevole la valutazione della Prefettura circa il carattere fittizio del subentro, finalizzato a eludere l’efficacia del provvedimento di sospensione. Il giudice ha infine dichiarato la tardività della produzione documentale del ricorrente, non ammessa ai sensi dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., e la validità della notifica al Comune eseguita all’indirizzo PEC del registro IPA ai sensi dell’art. 16-ter, co. 1-ter, d.l. n. 179/2012.
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Nota della Redazione
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