Rinuncia al ricorso conforme all’art. 84 c.p.a. e estinzione del giudizio in forma semplificata (TAR Calabria n. 1509 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente in conformità alle prescrizioni dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., determina l’estinzione del giudizio. Tale estinzione può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti costituite. La pronuncia estintiva, resa in camera di consiglio, non richiede l’esame del merito della controversia e comporta la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria la nota della Prefettura di Crotone con cui era stata dichiarata l’inefficacia del contratto di concessione per il servizio di distribuzione automatica, nonché gli atti consequenziali, ivi compreso il dispositivo della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria. La ricorrente aveva altresì chiesto il risarcimento del danno per equivalente.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, manifestando la propria volontà di non proseguire nell’azione intrapresa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la conformità della dichiarazione di rinuncia ai requisiti previsti dall’ordinamento processuale amministrativo. La rinuncia, sottoscritta dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di apposito mandato, deve essere notificata alle altre parti costituite e acquisita dal giudice.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le modalità della rinuncia fossero conformi alle prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., con la conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. Tale declaratoria è stata pronunciata con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti, come richiesto dalla norma.
La scelta della forma semplificata risponde a esigenze di economia processuale: l’esito del giudizio non dipende dall’accertamento dei fatti di causa o dalla risoluzione di questioni di diritto, ma esclusivamente dalla volontà abdicativa della parte ricorrente, che determina la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la natura della pronuncia e l’assenza di soccombenza in senso tecnico.
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Nota della Redazione
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