Rinuncia alla domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. e declaratoria di improcedibilità (TAR Calabria n. 376 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a., determina l’improcedibilità della stessa, senza necessità di pronunciarsi nel merito dell’istanza cautelare. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla manifestazione di volontà abdicativa del ricorrente, espressa nel corso della camera di consiglio. Le spese della fase cautelare possono essere compensate, attesa la natura processuale dell’esito e l’assenza di una soccombenza sostanziale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni interessati da un procedimento espropriativo, hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo di espropriazione. Unitamente al ricorso di annullamento, hanno proposto domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., chiedendo la tutela cautelare nelle more del giudizio di merito.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’esame della richiesta di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare manifestata dalla parte ricorrente nel corso della camera di consiglio. La rinuncia, quale atto processuale di disposizione dell’istanza incidentale, priva il giudice del potere di pronunciarsi nel merito della domanda di sospensione, determinando l’improcedibilità della stessa.
Il Tribunale ha chiarito che l’esito di improcedibilità discende dalla natura dispositiva della rinuncia, che elimina l’interesse della parte a ottenere una pronuncia cautelare. La fattispecie non richiede alcuna valutazione in ordine ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, restando assorbita ogni questione relativa al merito della controversia.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione della peculiarità dell’esito processuale e della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
La declaratoria di improcedibilità non incide sulla prosecuzione del giudizio di merito, che resta ritualmente instaurato e dovrà essere definito con separata pronuncia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.