Concessione demaniale e divieto di attività difformi: nessun affidamento da prassi autorizzative (TAR Calabria n. 368 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del provvedimento di concessione che vieta al concessionario lo svolgimento di attività diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente autorizzate non ha contenuto innovativo, limitandosi a ribadire quanto già discende dai principi generali e dal titolo concessorio. L’eventuale adozione, in passate annualità, di provvedimenti autorizzatori di attività ulteriori non può fondare un affidamento legittimo in senso contrario, in mancanza di un provvedimento espresso e formale di modifica del contenuto della concessione. Il pregiudizio meramente economico dedotto dal ricorrente non integra il periculum in mora richiesto per la concessione della misura cautelare.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione per chioschi e strutture temporanee e rimovibili, presentava allo SUAP una pratica per l’esercizio dell’attività di noleggio ombrelloni e lettini. Il Comune adottava un’ordinanza sindacale con cui vietava ai concessionari lo svolgimento di attività ulteriori e difformi rispetto a quelle espressamente autorizzate nei titoli concessori. Sulla base di tale ordinanza, l’Ufficio Tecnico Comunale esprimeva parere ostativo e lo SUAP rigettava la pratica, senza autonoma istruttoria.
La società impugnava l’ordinanza sindacale, la comunicazione dell’Ufficio Tecnico e i successivi atti SUAP, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, nel valutare la domanda cautelare, ha rilevato la mancanza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo, la disposizione dell’ordinanza sindacale che vieta attività diverse da quelle previste dal provvedimento di concessione non introduce alcuna limitazione nuova, ma ripete il contenuto dei principi generali e del titolo concessorio. La clausola è pertanto priva di contenuto innovativo e non appare suscettibile di produrre una lesione autonoma.
In secondo luogo, il Collegio ha escluso che l’eventuale prassi del Comune di aver autorizzato, nelle annualità precedenti, lo svolgimento di attività ulteriori possa generare un affidamento legittimo in capo alla società. Tale affidamento, per essere tutelato, richiederebbe un provvedimento espresso e formale di modifica del contenuto della concessione, non desumibile da mere prassi applicative.
La Corte ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente ha natura esclusivamente economica e non è pertanto irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Sul punto, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il danno patrimoniale, ove risarcibile per equivalente, non giustifica la misura cautelare.
L’istanza è stata pertanto respinta, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri e spese come per legge.
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Nota della Redazione
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