Rinvio al Collegio chiarimento sulla modifica delle domande ex art. 73, comma 3, c.p.a. (TAR Calabria n. 1487 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per la perdita del bene, conseguente alla scelta del privato di non richiederne la restituzione, costituisce una modificazione delle originarie domande processuali. Detta modificazione, ove introdotta con memoria non notificata, rende la nuova domanda inammissibile. Il giudice amministrativo, rilevata la questione, è tenuto a disporre il contraddittorio, anche successivamente al passaggio della causa in decisione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie e chiarimenti.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno e di un fabbricato rurale, aveva adito il giudice amministrativo, in riassunzione di un precedente giudizio innanzi al tribunale civile, per ottenere la condanna del comune alla restituzione dei beni illegittimamente occupati e il risarcimento dei danni. Con memoria depositata il 17 aprile 2026, la ricorrente aveva tuttavia richiamato la giurisprudenza che ammette la possibilità di chiedere il solo risarcimento, rinunciando alla proprietà del bene, e aveva conseguentemente insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
All’udienza pubblica del 1° luglio 2026, il collegio, chiesti chiarimenti sulla persistenza della domanda di restituzione, aveva ricevuto dal difensore la dichiarazione di non avere più interesse a tale domanda. La causa era stata quindi trattenuta in decisione. Nella stessa giornata, la ricorrente aveva depositato una irrituale nota di soggiunta a verbale, precisando di non aver mai inteso abdicare al diritto di proprietà e di avere pieno interesse alla restituzione del fondo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria rileva che la nota depositata dopo il passaggio in decisione della causa è irrituale, ma che la condotta processuale della ricorrente ha determinato una situazione di obiettiva incertezza. I chiarimenti resi all’udienza risultano generici e non consentono di stabilire se la memoria del 17 aprile 2026 abbia inteso modificare le domande originariamente proposte e in quali termini.
Il collegio sottolinea che la questione della possibile inammissibilità della domanda risarcitoria, ove introdotta con memoria non notificata, è emersa solo dopo che la causa era stata trattenuta in decisione. Tale circostanza impone l’attivazione del contraddittorio, come previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di rilevare questioni rilevabili d’ufficio anche nella fase successiva alla rimessione in decisione, prima della delibazione.
La decisione di disporre un incombente istruttorio-atipico si fonda sull’esigenza di garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, evitando che una scelta processuale potenzialmente determinante – quale l’eventuale abbandono della domanda di restituzione – venga assunta in assenza di chiarezza sulla volontà della parte. La parte ricorrente è invitata a fornire chiarimenti dettagliati, con memoria da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e analoga facoltà è concessa alle altre parti costituite.
La natura del provvedimento è dichiaratamente interlocutoria: il TAR riserva ogni altra decisione, mantenendo il controllo sulla definizione del giudizio e sulla corretta individuazione del thema decidendum, in particolare in ordine alla persistenza dell’interesse alla restituzione del bene rispetto alla domanda risarcitoria proposta con la memoria del 17 aprile 2026.
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Nota della Redazione
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