Avviso orale e omessa comunicazione di avvio: natura urgente del provvedimento e insindacabilità del merito (TAR Calabria n. 1488 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ex art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, avendo natura ed efficacia monitoria, costituisce atto urgente che deroga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. La valutazione degli elementi di fatto sintomatici della pericolosità sociale è connotata da ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e non richiede l’accertamento di responsabilità penali, potendo fondarsi anche su meri sospetti, purché sorretti da motivazione adeguata e non manifestamente irragionevole. L’eventuale sopravvenienza di pronunce favorevoli all’interessato non determina l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento, che va valutato alla stregua del principio tempus regit actum, salva la possibilità di una rivalutazione in sede di revisione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’avviso orale emesso dal Questore di Vibo Valentia, contestando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale. Il provvedimento si fondava su una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 636 c.p., un decreto di citazione a giudizio per reati contro il patrimonio e una serie di controlli eseguiti tra il 2017 e il 2023, nel corso dei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali. La difesa deduceva, tra l’altro, la violazione del principio del ne bis in idem e l’occasionalità degli incontri.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente respinto il vizio procedimentale, richiamando la giurisprudenza della propria Sezione secondo cui l’avviso orale, essendo atto urgente, non richiede la previa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, consistendo nell’invito a modificare la condotta per prevenire la commissione di reati, integra di per sé le esigenze di celerità che derogano all’obbligo comunicativo.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la natura dell’istituto, qualificandolo come provvedimento monitorio a finalità preventiva, fondato su elementi anche indiziari. L’accertamento della pericolosità sociale non presuppone una pronuncia penale di responsabilità, essendo sufficiente che il comportamento complessivo del soggetto riveli una personalità incline a condotte antisociali, riconducibile alle categorie dell’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011.
La valutazione dell’Amministrazione è stata ritenuta assistita da ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico motivazionale. Sotto tale profilo, i fatti contestati e la reiterazione dei controlli in compagnia di pregiudicati sono stati considerati elementi idonei a supportare il giudizio di pericolosità, escludendo che si trattasse di incontri meramente occasionali.
Quanto alle vicende penali sopravvenute e alle condizioni economiche allegate dalla difesa, il Tribunale ha affermato l’irrilevanza delle stesse ai sensi del principio tempus regit actum, dovendo la legittimità del provvedimento essere valutata con riferimento al momento della sua adozione. Resta comunque impregiudicata la possibilità per l’interessato di richiedere all’Amministrazione una rivalutazione delle sopravvenienze. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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