Il poliziotto che denigra l’Amministrazione sui social risponde disciplinarmente anche fuori servizio (TAR Calabria n. 1479 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appartenente alla Polizia di Stato è tenuto, anche fuori dal servizio e nell’utilizzo dei social network, a un comportamento conforme al decoro delle funzioni e non denigratorio dell’Amministrazione. La pubblicazione su un profilo personale di un post che esprime compiacimento per la soccombenza in giudizio dell’Amministrazione di appartenenza integra la mancanza di correttezza di cui all’art. 3, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 737/1981. La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per manifesta illogicità, palese irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un sostituto commissario coordinatore in servizio presso la Questura di Crotone pubblicava sul proprio profilo Facebook un post in cui esprimeva compiacimento per una sentenza favorevole a un conoscente, che aveva ottenuto l’annullamento di un diniego di porto d’armi. Il tono del messaggio conteneva espressioni oggi ritenute denigratorie verso l’Amministrazione di appartenenza. Il Questore, dopo la contestazione di addebiti, irrogava all’interessato la sanzione del richiamo scritto, ritenendo il comportamento lesivo del prestigio dell’Amministrazione e non conforme al dovere di riserbo. Il dipendente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’assenza di contenuti offensivi e vizi di motivazione sull’attenuazione della responsabilità e sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto all’offensività, il carattere denigratorio si evince dai toni del post, che esprime chiaramente compiacimento per la soccombenza dell’Amministrazione («con il suo ricorso ha sbaragliato la Questura») e un implicito incoraggiamento ad agire contro i suoi atti.
La diffusione presso un numero significativo di utenti è stata desunta dallo screenshot allegato, che alla data del 22.09.2022 registrava cinque commenti e quarantadue reazioni positive. Il Collegio ha richiamato la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 24.10.2019, che impone all’operatore di Polizia un maggiore riserbo nell’esprimere opinioni anche via web e che evidenzia come gli strumenti social non garantiscano la riservatezza della comunicazione.
Quanto alla motivazione dell’attenuazione, il provvedimento ha correttamente valorizzato la successiva cancellazione del post, giustificando l’applicazione del richiamo scritto in luogo della sanzione pecuniaria. L’eventuale errore sul numero della sanzione precedente non integra vizi di illogicità, irragionevolezza o sviamento della discrezionalità, trattandosi di indicazione non decisiva.
La valutazione sulla gravità dell’infrazione e sulla sanzione applicabile rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di macroscopiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Nel caso di specie, il comportamento è riconducibile alla mancanza di correttezza e la sanzione irrogata appare proporzionata.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.