Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nelle spese (TAR Calabria n. 1478 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, operando il principio dispositivo. La declaratoria di improcedibilità comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, le spese di lite siano liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, apprezzando in via sommaria quale sarebbe stato l’esito del processo in assenza di tale declaratoria.
Il Fatto
La ricorrente, prima eletta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e poi nominata Presidente con delibera n. 3 del 30 gennaio 2023, impugnava la delibera n. 22 del 12 luglio 2024 con cui era stata disposta la sua sfiducia e la revoca dalla carica, nonché la successiva delibera n. 23 del 23 luglio 2024 di elezione del nuovo Presidente. Il ricorso era affidato a quattro motivi e l’istanza cautelare era stata rinunciata dalla ricorrente in camera di consiglio. All’udienza pubblica, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese, mentre il Consiglio dell’Ordine insisteva per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata per cui, in presenza di una dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La volontà della parte di non proseguire il giudizio è quindi vincolante e impedisce l’esame nel merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale: in caso di declaratoria di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente la fondatezza della pretesa azionata.
Applicando tale criterio al caso concreto, il TAR ritiene che, a una sommaria delibazione del merito, le spese sarebbero state compensate, in ragione della peculiarità delle questioni sottoposte al suo vaglio. Non emergendo una chiara fondatezza o infondatezza del ricorso, il Collegio compensa integralmente le spese del giudizio, dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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