Il silenzio-inadempimento del Comune non è escluso dall’avvenuta acquisizione gratuita del bene (TAR Calabria n. 1456 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un’ordinanza di demolizione e l’intervenuta acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale non esauriscono il potere dell’amministrazione di repressione degli abusi edilizi. Residuano, infatti, le ulteriori fasi procedimentali dell’immissione in possesso, della trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari e della demolizione materiale dell’opera. Ove il privato presenti un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di tali poteri, sorge in capo all’amministrazione il dovere di provvedere espressamente, anche in senso negativo o interlocutorio, a prescindere dalla circostanza che il procedimento sanzionatorio abbia già condotto all’acquisto del bene.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria confinante, aveva chiesto al Comune di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione adottata nel 2010 nei confronti del controinteressato. L’ordinanza non era stata impugnata e, decorso il termine per la demolizione spontanea, l’immobile e l’area di sedime erano stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale. Rimanendo tuttavia il manufatto non demolito, la ricorrente diffidava l’amministrazione a completare il procedimento repressivo. Ricevuta l’istanza, il Comune non provvedeva e la ricorrente adiva il TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato. Contrariamente a quanto dedotto, l’ordinanza di demolizione e la successiva acquisizione gratuita del bene non segnano l’esaurimento del potere di repressione degli abusi edilizi. L’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 disciplina un procedimento ulteriore finalizzato all’immissione in possesso e alla trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari, mentre il comma 5 attribuisce all’amministrazione il potere di procedere alla demolizione materiale dell’opera, dettandone le fasi.
Nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione non era stata impugnata e l’acquisto si era perfezionato automaticamente; il bene, tuttavia, non era stato demolito. Residuavano, pertanto, i poteri di immissione in possesso, trascrizione e demolizione. La presentazione dell’istanza da parte della ricorrente ha fatto sorgere in capo al Comune un vero e proprio obbligo di provvedere, fondato sui doveri di correttezza e buona amministrazione.
La giurisprudenza richiamata dal Collegio, conformemente ai principi generali, riconosce la sussistenza dell’obbligo di provvedere tutte le volte in cui il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni della pubblica amministrazione. Il Comune non ha provato di aver adottato un provvedimento espresso, sicché il ricorso è stato accolto: l’amministrazione è stata condannata a provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Non è stata disposta la nomina di un commissario ad acta, non ravvisandosene allo stato la necessità, e le spese sono state poste in solido a carico del Comune e del controinteressato.
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Nota della Redazione
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