Ottemperanza per la Carta del docente anche senza iscrizione a ruolo (TAR Calabria n. 1437 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento dell’amministrazione il mancato riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente disposto da una sentenza passata in giudicato. In sede di giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica della sentenza e, decorso inutilmente, l’azione ex art. 114 cod. proc. amm. è accolta, ordinando all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro sessanta giorni. Per il caso di protratta inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta è disposta sin d’ora, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
Il Fatto
Una docente ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Crotone, sezione lavoro, per vedersi riconoscere il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, ai sensi dell’art. 1, legge n. 107/2015. Il giudice ordinario ha accolto il ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare il beneficio economico di euro 500,00 annui e ad accreditare l’importo per ciascuna annualità richiesta.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 28.05.2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 26.08.2024. Nonostante il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni, l’amministrazione non ha provveduto all’esecuzione. La docente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata notificata e munita di attestazione di passaggio in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica, l’amministrazione è rimasta inadempiente, né ha controdedotto, non essendosi costituita in giudizio.
Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alla disciplina delle spese commissariali, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015: tale disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori della Corte di Cassazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come già affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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