Accesso agli atti del confinante: vicinitas sufficiente per l’interesse (TAR Calabria n. 1423 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, la qualità di proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di un intervento edilizio (vicinitas) fonda di per sé un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, legittimando l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Tale posizione qualificata è strumentale alla cura dei propri interessi e prevale sulle generiche esigenze di riservatezza del controinteressato. Il diritto di accesso concerne esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione: l’ente destinatario dell’istanza, anche tramite le proprie articolazioni interne sfornite di soggettività giuridica, è comunque onerato all’ostensione, ovvero a dichiarare l’eventuale insussistenza degli atti richiesti.
Il Fatto
Una contribuente, proprietaria di un immobile confinante con quello di un vicino, segnalava un presunto abuso edilizio e presentava al Comune un’istanza di accesso volta a ottenere la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione del confinante. In particolare, chiedeva i verbali di sopralluogo successivi alla segnalazione, le eventuali ordinanze di sospensione e demolizione e ogni altro atto utile a conoscere l’esito delle attività svolte.
Il Comune trasmetteva parzialmente la documentazione, limitandosi ad atti antecedenti alla segnalazione. Alla richiesta di integrazione, l’Area Tecnica rispondeva di non essere competente a fornire notizie sulla comunicazione alla Procura della Repubblica, rimettendo alla Polizia Locale, in funzione di polizia giudiziaria. La ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando il silenzio dell’amministrazione.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Calabria ha anzitutto evidenziato che il giudizio sull’accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, ha natura di giudizio sul rapporto, volto ad accertare la sussistenza del diritto dell’istante. Sussistendone i presupposti, il Collegio ha disposto la conversione del rito da quello sul silenzio ex art. 117 c.p.a. a quello sull’accesso ex art. 116 c.p.a.
Quanto alla legittimazione, il Tribunale ha richiamato il principio consolidato per cui la condizione di vicinitas è sufficiente a radicare l’interesse all’accesso in materia edilizia. La posizione del confinante è differenziata rispetto alla collettività, poiché direttamente tutelata dai limiti allo ius aedificandi; la conoscenza degli atti è strumentale alla difesa dei propri interessi e prevale sulle ragioni di riservatezza del controinteressato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’istanza era rivolta al Comune nella sua intera struttura. L’obbligo di ostensione permane in capo all’ente principale anche quando i documenti siano detenuti da una sua articolazione priva di soggettività giuridica, come la Polizia Locale. Non è quindi sufficiente richiamare la competenza di un altro ufficio per sottrarsi al dovere di riscontro.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di riscontrare l’istanza di integrazione, comunicare i dati sulla trasmissione degli atti alla Procura e ostendere tutti i provvedimenti adottati dopo la segnalazione, ovvero dichiarare l’insussistenza di atti ulteriori rispetto a quelli già trasmessi.
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Nota della Redazione
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