Ottemperanza di sentenza favorevole al personale ATA: ordine di relazione istruttoria sullo stato dell’esecuzione (TAR Calabria n. 1422 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, allorché l’Amministrazione abbia depositato atti dai quali non emerga con chiarezza lo stato di completa esecuzione della pronuncia, il tribunale può disporre un’istruttoria, ordinando alla stessa di depositare una relazione che indichi gli adempimenti compiuti, quelli ancora da espletare e la tempistica necessaria per l’integrale attuazione dell’obbligo. Tale provvedimento interlocutorio è finalizzato a verificare l’esatto adempimento, comprendente anche la liquidazione delle spettanze, e non preclude l’adozione di misure coercitive, restando espressa la riserva di nominare un Commissario ad acta e di addebitare le spese di lite all’Amministrazione in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso, ai sensi degli artt. 64 e 65 cod. proc. amm., da un lavoratore, appartenente al profilo del personale ATA, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, che aveva accolto la sua domanda.
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del dipendente al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e della conseguente riliquidazione delle differenze retributive, del servizio pre-ruolo prestato. In particolare, era stata disposta la disapplicazione della normativa che limitava la valenza integrale del servizio al solo primo triennio, per contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP.
Nonostante l’Amministrazione avesse prodotto, nel corso del giudizio di ottemperanza, una comunicazione dell’Istituto scolastico territorialmente competente, con la relativa documentazione sulla ricostruzione della carriera, il TAR ha ritenuto necessario un approfondimento per verificare la portata effettiva dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, pur in presenza di una documentazione prodotta dall’Amministrazione, non ha ritenuto di poter definire il giudizio, rilevando la necessità di acquisire elementi più puntuali sullo stato di esecuzione della sentenza di merito.
La scelta del giudice si fonda sull’esigenza di garantire l’effettività della tutela, verificando se la comunicazione dell’Istituto scolastico e il visto dell’organo di controllo costituiscano il completamento dell’iter provvedimentale o solo una fase dello stesso.
Pertanto, è stato ordinato all’Amministrazione di depositare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, una dettagliata relazione che indichi: lo stato aggiornato degli adempimenti eseguiti per dare esecuzione alla pronuncia; gli eventuali adempimenti ancora da espletare per la sua piena attuazione; la tempistica necessaria per il completamento, includendo la liquidazione delle somme spettanti al ricorrente.
Il tribunale ha altresì precisato che, in caso di esito negativo della verifica, si riserva di adottare i provvedimenti consequenziali, tra cui la nomina di un Commissario ad acta e l’addebito delle spese di lite all’Amministrazione inottemperante, quale strumento di pressione per assicurare la completa satisfazione del diritto.
Il giudizio è stato conseguentemente rinviato a una successiva camera di consiglio, fissata al 25 novembre 2026, per la verifica degli adempimenti. La comunicazione dell’ordinanza è stata disposta nei confronti delle parti e, in particolare, dei diversi uffici del Ministero coinvolti, per la natura plurisoggettiva dell’obbligo di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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