Omessa comunicazione interdittiva: fumus per l’omissione dei dati distinti (TAR Calabria n. 202 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, sussiste il fumus boni iuris dell’impugnativa avverso un’informazione interdittiva antimafia quando il provvedimento prefettizio valorizzi, quale specifico dato ulteriore e autonomamente rilevante, una posizione soggettiva che non è stata oggetto di partecipazione procedimentale, non essendo stata portata a conoscenza dell’interessato nella comunicazione ex art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011. L’inerzia del destinatario, che non abbia inteso partecipare al contraddittorio procedimentale, non è di per sé idonea a sanare l’omissione, così come non lo è l’assunto che resti invariata la struttura del rischio, allorché i dati fattuali omessi risultino soggettivamente diversi, non secondari o meramente ancillari e siano stati autonomamente valorizzati nel provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva in un settore commerciale, impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria il 14.05.2026, nonché l’ordinanza di chiusura dell’attività emessa dal Comune in data 19.05.2026. La società lamentava, tra i motivi di ricorso, la violazione dell’art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011, deducendo che l’avviso di avvio del procedimento, risalente al 15.01.2024, non conteneva tutti gli elementi a valenza indiziaria poi posti a fondamento del provvedimento interdittivo.
In particolare, la comunicazione aveva ad oggetto esclusivamente le controindicazioni riferibili alla posizione del socio al 50%, mentre l’interdittiva aveva valorizzato anche la posizione dell’amministratore unico, socio dell’altra metà, ritenuta gravemente controindicata per ragioni parentali. Tale ultima circostanza non era stata però oggetto di alcuna comunicazione all’interessata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, in composizione monocratica, ha ritenuto prima facie fondato il motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011, rilevando la parziale omessa comunicazione di circostanze a valenza indiziaria nella fase procedimentale.
Il Collegio ha osservato che, nell’economia del provvedimento interdittivo, la posizione dell’amministratore unico non era stata apprezzata come mero elemento di conferma di un quadro indiziario già delineato, ma quale specifico dato ulteriore, distintamente e autonomamente rilevante ai fini della dimostrazione del rischio di infiltrazione mafiosa. Tale circostanza, proprio per la sua valenza autonoma, avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell’interessata.
Il Tribunale ha quindi escluso che la criticità potesse essere superata dall’argomento dell’amministrazione, secondo cui l’omissione sarebbe stata “dequotabile” per il mancato interesse della società a partecipare al contraddittorio. Ha inoltre escluso la validità dell’assunto per cui la struttura del rischio sarebbe rimasta comunque invariata, in quanto i dati fattuali trascurati risultavano soggettivamente diversi e non ancillari, essendo stati distintamente valorizzati come autonomamente pregnanti nel provvedimento.
Accertata la sussistenza del periculum in mora, stante i pregiudizi significativi derivanti dai provvedimenti gravati sull’attività aziendale e sui dipendenti, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati e fissando l’udienza di merito. Ha infine condannato la Prefettura alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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