Carenza dello stato legittimo e difetto di legittimazione legittimano il divieto di prosecuzione dell’attività (TAR Calabria n. 203 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela, il provvedimento comunale di divieto di prosecuzione di un’attività costituisce atto dovuto e vincolato quando risulti carente la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile e difetti la legittimazione del soggetto istante. Il fumus boni iuris non può ritenersi sussistente laddove il permesso di costruire in sanatoria invocato risulti intestato ad un fabbricato diverso e il certificato di agibilità non trovi corrispondenza nel protocollo dell’Ente. Il difetto di legittimazione non è superabile mediante richiamo a deleghe relative ad altre pratiche ed altre particelle.
Il Fatto
Una società operante nel settore funerario impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune aveva inibito la prosecuzione dell’attività della casa funeraria. La ricorrente contestava altresì il parere presupposto e la comunicazione di annullamento dell’agibilità, assumendo la legittimità della propria posizione sulla base di un permesso di costruire in sanatoria e di un certificato di agibilità.
L’Amministrazione comunale si costituiva, evidenziando la carenza dei presupposti documentali invocati dalla società.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che i presupposti posti a fondamento del provvedimento impugnato, ossia la carenza sulla dimostrazione dello stato legittimo e il difetto di legittimazione, non risultassero efficacemente contraddetti dalle deduzioni della ricorrente.
Quanto al primo profilo, è emerso che il permesso di costruire in sanatoria richiamato dalla ditta risultava intestato ad un fabbricato completamente diverso ed estraneo agli immobili oggetto di causa. Il certificato di agibilità, inoltre, non trovava corrispondenza al protocollo informatico dell’Ente, né risultava essere stato richiesto o rilasciato alla società, circostanze puntualizzate dal Comune nella propria memoria e non contraddette dalla ricorrente.
Con riguardo al difetto di legittimazione, il Collegio ha rilevato che lo stesso non poteva dirsi superabile con deleghe annesse ad altre pratiche, relative peraltro ad altre particelle, che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere a rintracciare motu proprio.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento inibitorio e la conseguente presa d’atto di caducazione dell’agibilità sono stati qualificati come atti dovuti e vincolati. La domanda cautelare è stata conseguentemente rigettata, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di fase.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.